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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20106/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di un impianto di climatizzazione. L'acquirente ha proposto opposizione deducendo la presenza di vizi del bene e la tempestiva richiesta di intervento in garanzia. In primo grado l'opposizione è stata accolta, valorizzando l'asserita applicazione della disciplina consumeristica e ritenendo che il credito della fornitrice non fosse liquido ed esigibile. In appello la fornitrice ha sostenuto che l'acquirente non fosse consumatore, ma un imprenditore, con conseguente applicazione della disciplina codicistica della vendita (artt. 1492 e segg. c.c.), e ha contestato anche la prova della denuncia dei vizi e la valutazione delle testimonianze. Il Tribunale ha accolto l'appello e respinto l'opposizione. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto, con due motivi connessi, violazione di legge e motivazione apparente: da un lato, che il giudice d'appello avrebbe trascurato la sua effettiva impostazione difensiva, incentrata non sul codice del consumo ma sugli artt. 1492 e 1495 c.c.; dall'altro, che la sentenza non aveva spiegato perché la denuncia dei vizi non dovesse ritenersi provata, omettendo ogni confronto con la testimonianza e con il documento richiamati in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che il Tribunale, dopo avere escluso la qualità di consumatore dell'acquirente, ha affermato in modo meramente assertivo e tautologico che questi non aveva provato di aver denunciato i vizi entro il termine di cui all'art. 1495, comma 2, c.c., senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, che aveva dato rilievo alla tempestiva richiesta di intervento in garanzia, né con le specifiche deduzioni dell'appellata in appello e con le prove testimoniali richiamate. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi ritenuta apparente e in contrasto con l'art. 111 Cost. e con il canone della motivazione effettiva. La Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 130 del codice del consumo

    richiamato nel ricorso come parametro invocato dalla controparte per la tutela da vizi del bene, ma la Corte rileva che il tema centrale non era la disciplina consumeristica bensì quella della vendita codicistica

  • art. 1492 c.c.

    norma invocata dal ricorrente come disciplina della garanzia per vizi nella vendita; la Corte ne prende atto nel censurare la motivazione del giudice di merito che non si confronta con tale prospettazione

  • art. 1495 c.c.

    richiamato per i termini di denuncia dei vizi; la Corte censura l'affermazione del Tribunale perché tautologica e priva di effettiva verifica probatoria della tempestiva denuncia

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata apparente e quindi costituzionalmente inadeguata

  • artt. 1492 e segg. c.c.

    richiamati come disciplina applicabile alla vendita tra imprenditore e fornitore, in alternativa al codice del consumo

  • art. 8053/2014

    menzionata la pronuncia delle Sezioni Unite quale precedente sul requisito della motivazione effettiva

Massime di principio

  • In una controversia sulla garanzia per vizi nella vendita, il giudice di merito deve applicare la disciplina corretta in base alla qualità effettiva delle parti e confrontarsi con la specifica impostazione difensiva delle stesse, senza arrestarsi a formule assertive sulla mancata prova della qualità di consumatore.
  • La motivazione è apparente quando la decisione afferma in modo tautologico la mancata prova di un fatto decisivo senza indicare gli elementi istruttori valutati, senza confrontarsi con le ragioni del primo giudice e senza esaminare le deduzioni e le prove specificamente richiamate dalle parti.
  • Ai fini della denuncia dei vizi nella vendita, il giudice deve accertare in concreto se la denuncia sia stata effettuata nei termini di legge, dando conto delle prove testimoniali e documentali invocate, poiché il mero richiamo all'inosservanza del termine non è sufficiente se non sorretto da una reale valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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