Cassazione Civile, Ordinanza n. 33414/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasceva da due giocate effettuate presso ricevitorie autorizzate al concorso Superenalotto con abbinato il gioco straordinario "Natale 100 x 100". Il giocatore affermava che una delle ricevute recava un codice risultato vincente e che ciò era stato riscontrato anche da altri soggetti, ma sosteneva di non aver potuto riscuotere la vincita per lo smarrimento della ricevuta originale avvenuto pochi giorni dopo. In primo grado la domanda di condanna al pagamento della vincita era stata respinta. In appello il giudice aveva confermato il rigetto, ritenendo, tra l'altro, non ammissibili i capitoli testimoniali articolati per dimostrare lo smarrimento incolpevole del titolo. Nel ricorso principale per cassazione il giocatore denunciava violazione degli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c., dell'art. 244 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, in caso di perdita senza colpa del documento, la prova testimoniale sarebbe ammessa e che la Corte d'appello aveva erroneamente preteso di valutare in anticipo l'idoneità delle prove a dimostrare l'assenza di colpa. Con ricorso incidentale la società eccepiva violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2909 c.c. e del regolamento del Superenalotto, sostenendo che l'appello fosse improcedibile o comunque privo di interesse, perché il punto decisivo sul divieto di pagamento senza originale del titolo sarebbe già passato in giudicato e, in ogni caso, anche la prova della perdita incolpevole non avrebbe consentito la riscossione senza la ricevuta originale.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e lo ha rigettato, affermando che l'appellante conservava interesse concreto alla decisione perché le prove orali richieste, se ammesse, erano idonee a dimostrare la perdita incolpevole della ricevuta e quindi la legittimazione a chiedere la vincita. La Corte ha inoltre precisato che la ricevuta di gioco del Superenalotto non è un titolo di credito ex art. 1992 c.c., ma un titolo di legittimazione in senso ampio ex art. 2002 c.c., con funzione prevalentemente probatoria. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile perché la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di valutazione, qui non dedotti in modo pertinente. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2724 n. 3 c.c.
"quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova"
La perdita incolpevole del documento può consentire la prova testimoniale del contenuto del rapporto documentato, ma la relativa ammissibilità e la rilevanza della prova restano da valutare in relazione alla concreta fattispecie.
art. 2725 c.c.
La norma è richiamata nel senso che, in materia contrattuale, la prova per testi può operare nei limiti previsti per la perdita senza colpa del documento; nel caso concreto la doglianza non coglie la ratio della decisione di merito.
art. 244 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che la prova testimoniale richiede soltanto la specificità dei fatti da provare, non una valutazione anticipata della sua idoneità.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nella fase di ammissione della prova.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del giusto processo e della corretta ammissione dei mezzi istruttori.
art. 100 c.p.c.
Invocato dalla società resistente per negare l'interesse ad agire o a impugnare.
art. 2909 c.c.
Invocato dalla società resistente in relazione al giudicato interno formatosi su una parte della decisione di primo grado.
art. 13 del decreto direttoriale RU 109175
"l'originale della ricevuta di gioco costituisce l'unico titolo di legittimazione per la riscossione delle vincite"
La Corte riconosce che la ricevuta è il titolo di legittimazione per il pagamento della vincita, ma precisa che la sua efficacia probatoria va coordinata con i principi civilistici sui titoli di legittimazione e con l'accertamento in fatto della perdita incolpevole.
art. 1992 c.c.
La ricevuta di gioco non è qualificabile come titolo di credito, per difetto di letteralità e autonomia.
art. 2002 c.c.
La ricevuta di gioco è qualificata come titolo di legittimazione in senso ampio o titolo improprio, idoneo a individuare l'avente diritto alla prestazione.
art. 380-bis 1 c.p.c.
Richiamato come base del procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma del vizio dedotto nel ricorso principale e in quello incidentale, ma il primo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà tendeva a contestare il fatto e non l'interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma del vizio dedotto nel ricorso incidentale, rigettato perché non coglieva la ratio decidendi sull'interesse ad agire.
Massime di principio
- La ricevuta di gioco o biglietto di lotteria non integra un titolo di credito, ma un titolo di legittimazione: non incorpora il diritto alla prestazione, serve a identificare l'avente diritto e svolge soprattutto funzione probatoria.
- Quando si deduce la perdita incolpevole di un documento, la parte deve offrire una prova pertinente e specifica del fatto storico della perdita e delle sue circostanze; l'interesse ad agire o a impugnare sussiste se l'accertamento richiesto può produrre un'utilità giuridica concreta.
- In cassazione, la censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di sussunzione è deducibile solo quando l'accertamento fattuale sia fermo e incontestato; non è utilizzabile per rivalutare le risultanze istruttorie o sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- I titoli di legittimazione hanno efficacia probatoria limitata e la loro funzione può essere superata dall'accertamento concreto dei fatti costitutivi o impeditivi del rapporto fondamentale che li ha generati.
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