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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08752/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale su una società semplice esercente attività agricola e sui soci, fondato su indagini finanziarie svolte nell'ambito di un procedimento penale per frodi comunitarie. L'Ufficio, ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo dei documenti acquisiti, aveva rilevato versamenti e prelevamenti bancari non giustificati e, ritenendo in parte l'attività riferibile a reddito agrario e in parte ad allevamento eccedente i limiti catastali, aveva ricostruito in via induttiva i maggiori redditi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, irrogando anche sanzioni. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto per incompetenza territoriale dell'ufficio; in appello la CTR, pur riconoscendo la competenza, aveva annullato nel merito l'atto ritenendo che le presunzioni dell'Ufficio non fossero adeguate e che la ripartizione equitativa dei redditi non avesse base probatoria sufficiente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 2727 c.c., sostenendo che nell'accertamento induttivo puro sono ammesse presunzioni anche semplicissime, senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza; 2) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali tributarie e degli artt. 112 e 277 c.p.c., perché la CTR si sarebbe fermata all'annullamento dell'atto senza rideterminare il rapporto tributario; 3) omessa pronuncia su IVA e sanzioni, perché la sentenza avrebbe trattato solo le imposte dirette e non anche i rilievi IVA e sanzionatori.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio secondo cui, nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e art. 55 d.P.R. 633/1972, l'Amministrazione può prescindere dalle scritture contabili e fondare la pretesa su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, restando a carico del contribuente la prova contraria sull'insussistenza o sulla minore entità del reddito accertato. La Corte ha inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per l'utilizzo in sede fiscale dei documenti acquisiti nell'ambito del procedimento penale previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento induttivo puro dei redditi d'impresa, con possibilità di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze contabili e di fondare la pretesa su elementi meramente indiziari anche privi dei requisiti della presunzione semplice

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per contrasto con la decisione di merito, che avrebbe impropriamente applicato criteri propri dell'accertamento analitico-induttivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per ribadire che, nell'accertamento induttivo puro, non è necessario il livello di gravità, precisione e concordanza proprio della presunzione semplice

  • art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633 del 1972

    base normativa per la ricostruzione induttiva dell'IVA sui versamenti non giustificati risultanti dalle indagini finanziarie

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    consente la determinazione induttiva dell'imponibile IVA sulla base dei dati e delle notizie raccolti dall'Ufficio

  • art. 34 TUIR

    richiamato per la determinazione catastale del reddito agrario relativo alla parte dell'attività agricola

  • art. 32, comma 2, lett. b), TUIR

    richiamato per la disciplina del reddito derivante da allevamento oltre determinati limiti

  • art. 32, comma 3, TUIR

    richiamato quale parametro per individuare l'eventuale eccedenza del reddito fondiario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che, una volta operato l'accertamento induttivo, incombe sul contribuente la prova contraria rispetto alla pretesa dell'Ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel terzo motivo per la dedotta omessa pronuncia su IVA e sanzioni

  • art. 277 c.p.c.

    evocato nel secondo motivo in relazione al dovere del giudice di decidere sul merito della pretesa tributaria

  • art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    evocato nel secondo motivo quale regola del processo tributario sul rapporto controverso

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    evocato nel secondo motivo in relazione ai poteri decisori del giudice tributario

  • art. 53 Cost.

    richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che l'accertamento induttivo deve comunque determinare anche i costi, per evitare l'imposizione del profitto lordo

  • art. 109 TUIR

    richiamato solo in motivazione giurisprudenziale per escludere la deduzione automatica di costi non risultanti dal conto economico

Massime di principio

  • Nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e nella corrispondente disciplina IVA ex art. 55 d.P.R. 633/1972, l'Amministrazione finanziaria può prescindere dalle scritture contabili e utilizzare anche presunzioni semplicissime, non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando il metodo accertativo è induttivo puro e le scritture sono ritenute assolutamente inattendibili, l'onere di provare l'insussistenza del reddito accertato o la sua minore entità si sposta sul contribuente.
  • Il giudice tributario, se ritiene legittimo l'uso del metodo induttivo puro, non può pretendere dall'Ufficio un supporto probatorio tipico della presunzione semplice analitica, pena la sovrapposizione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro.
  • L'accertamento induttivo non esonera comunque l'Ufficio dal determinare il reddito netto e non il solo profitto lordo, ma la verifica del giudice deve misurarsi con il regime probatorio proprio del metodo prescelto.
  • Nel processo tributario, la censura del contribuente contro l'atto impositivo deve essere valutata alla luce del rapporto d'imposta e della prova contraria offerta, non potendo il giudice sostituire d'ufficio una ricostruzione economica diversa in assenza di allegazioni e prove delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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