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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20076/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita proposta dalla proprietaria, per un immobile censito in categoria E, da euro 5.950,49 a euro 11.300,00. La contribuente aveva presentato una procedura DOCFA ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22, della L. 208/2015. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame della contribuente, ritenendo, da un lato, che la procedura DOCFA fosse utilizzabile solo se la precedente rendita fosse stata determinata secondo i criteri previgenti con inclusione degli impianti produttivi, e, dall'altro, che la stima dell'Ufficio, fondata sul prezzario DEI, fosse più affidabile di quella del tecnico di parte, basata sul Bollettino degli Ingegneri. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, con gli artt. 4 d.m. 701/1994 e 17 r.d.l. 652/1939, sostenendo che la nuova disciplina consente la revisione della rendita per tutti gli immobili dei gruppi D ed E e che la procedura DOCFA è utilizzabile ogni volta che vi siano attività catastali da svolgere; 2) violazione delle medesime norme e degli artt. 10 r.d.l. 652/1939, 37 d.P.R. 917/1986 e 8 d.P.R. 1142/1949, assumendo che l'Ufficio avesse solo formalmente svolto una stima diretta, perché il prezzario DEI si baserebbe su tabelle parametriche riferite a un immobile tipo e non alle concrete caratteristiche del bene.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato, in astratto, il primo motivo soltanto perché la questione dell'ammissibilità della procedura DOCFA non poteva essere contestata in giudizio ove l'Ufficio avesse già fondato il proprio avviso sulla stessa procedura, ma ciò non ha condotto alla cassazione della sentenza perché la decisione impugnata era sorretta da una seconda ratio autonoma e decisiva. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha respinto affermando che la scelta del prezzario e la valutazione tecnica della stima rientrano nel merito estimativo, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Ne è seguito il rigetto integrale, senza statuizione sulle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La nuova disciplina consente la rideterminazione della rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E solo per adeguarla ai nuovi criteri, in particolare escludendo dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo; gli intestatari catastali possono presentare l'atto di aggiornamento per tale finalità.

  • art. 1, comma 22, L. 208/2015

    "gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21"

    La norma individua i soggetti legittimati a presentare l'aggiornamento catastale e collega la procedura al solo adeguamento della rendita ai criteri innovativi del comma 21.

  • art. 4 d.m. n. 701/1994

    Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA di aggiornamento catastale.

  • art. 17 r.d.l. n. 652/1939

    Richiamato in combinazione con la disciplina della stima catastale e dell'aggiornamento delle rendite.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    È richiamato per affermare che il classamento degli immobili speciali avviene mediante stima diretta per ogni singola unità.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949

    Sono richiamati come base del criterio di stima diretta, che può essere svolto con procedimento diretto o indiretto.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la classificazione per classi del prezzario non sarebbe compatibile con la stima dell'opificio; la Corte ritiene il rilievo non decisivo perché attiene a scelte tecniche di stima.

  • art. 37 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla stima catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione usato per denunciare violazione di legge.

  • art. 83 d.l. 18/2020

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali utilizzata per la tempestività del ricorso.

  • art. 34, comma 1, d.l. 23/2020

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali utilizzata per la tempestività del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento di un importo pari al contributo unificato, in presenza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • In tema di rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E, la procedura DOCFA introdotta dalla L. 208/2015 è funzionale all'adeguamento della rendita ai nuovi criteri di stima e, in particolare, all'esclusione dalla base imponibile degli impianti e dei macchinari funzionali al processo produttivo.
  • Se l'Ufficio ritiene non proponibile la procedura DOCFA, non può tuttavia fondare su di essa un avviso di rettifica della rendita senza aver chiarito nell'atto l'improponibilità della procedura e le ragioni ostative all'uso dello strumento.
  • Nel giudizio di cassazione la Corte può accogliere un motivo anche per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente, purché la soluzione si fondi sui fatti già accertati e non alteri il perimetro delle domande ed eccezioni riservate alle parti.
  • Le valutazioni relative al costo di costruzione e alla scelta del prezzario impiegato nella stima catastale sono apprezzamenti tecnico-estimativi di merito; se adeguatamente motivati, non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • La contestazione che la stima sia stata svolta su un immobile 'tipo' anziché sul bene concreto, quando attiene alle modalità tecniche di determinazione del costo, non integra di per sé una violazione di legge ma può investire solo il merito estimativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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