Ordinanza n. 666/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del 28 ottobre 2025, avente ad oggetto l’adozione dei provvedimenti consequenziali alla pronuncia, in favore del ricorrente, della sentenza del TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, 26 settembre 2025 n. 768.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda del 28 ottobre 2025 e perdurante inadempimento successivo alla sentenza che aveva accolto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dal Ministero dell’interno e dalla Prefettura di Latina sull’istanza del 28 ottobre 2025, volta all’adozione dei provvedimenti consequenziali a una precedente sentenza favorevole del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina. Dopo la sentenza del 13 marzo 2026 n. 240, che aveva accolto il ricorso, il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento della Prefettura e ha chiesto, con istanza depositata il 6 maggio 2026, la nomina di un commissario sostitutivo ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando il perdurante inadempimento dell’amministrazione nonostante la precedente sentenza di accoglimento. Ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, ovvero un funzionario da lui delegato, incaricandolo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Le spese della presente fase sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nella fase successiva, il giudice può assicurare l’esecuzione dell’obbligo di provvedere mediante la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione permane inerte anche dopo una pronuncia giurisdizionale che abbia accertato l’obbligo di concludere il procedimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché si sostituisca all’amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta nominato per fronteggiare l’inerzia amministrativa deve adottare un provvedimento espresso a definizione del procedimento entro il termine assegnato dal giudice, decorrente dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
- La nomina del commissario ad acta è giustificata dal perdurante inadempimento dell’amministrazione successivo a una sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio.
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