Cassazione Penale, Sentenza n. 3148/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare per residua pena superiore a due anni e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale ha illegittimamente negato l'affidamento per l'assenza di una proposta lavorativa o risocializzante, mentre lo svolgimento di un'attività lavorativa non è condizione necessaria per concedere l'affidamento; ha inoltre censurato la mancata considerazione della riduzione già maturata per liberazione anticipata e la carenza/insufficienza della motivazione in ordine al giudizio prognostico sfavorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, annullando con rinvio l'ordinanza per nuovo giudizio su quel punto. Ha invece confermato che la richiesta di detenzione domiciliare è inammissibile quando, al momento della decisione, la pena residua è superiore a due anni. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva espresso un giudizio prognostico negativo senza indicare gli elementi fattuali e le relazioni (servizio sociale, polizia giudiziaria) a supporto: la motivazione è dunque carente e il provvedimento va riesaminato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
L'affidamento in prova al servizio sociale si fonda sull'osservazione della personalità e su una duplice valutazione prognostica (rieducazione e prevenzione del pericolo di commissione di altri reati). Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento rilevante ma non può costituire condizione ostativa assoluta all'accesso alla misura.
art. 47-ter, comma 1-bis Ordinamento penitenziario
La detenzione domiciliare è applicabile quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova e purché la misura sia idonea a evitare il pericolo di commissione di altri reati. L'ammissibilità va valutata con riferimento alla pena residua effettiva al momento della decisione.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati: inosservanza/erronea applicazione di norme sostanziali e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione sul giudizio prognostico, parzialmente accogliendo il ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato deciso nei limiti necessari per la motivazione semplificata ma con accoglimento parziale in favore del ricorrente.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter è ammissibile solo se, al momento della decisione, la pena residua da espiare è pari o inferiore a due anni; non si può calcolare una pena 'virtuale' basata su future riduzioni teoriche.
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve esprimere un giudizio prognostico articolato su rieducazione e prevenzione della recidiva, fondato su elementi documentali (relazioni dei Servizi sociali, informazioni di polizia, condotta in regime cautelare o carceraria, atti di ripudio, assenza di nuove denunce, prospettive risocializzanti ecc.).
- L'assenza di una proposta lavorativa non può, di per sé, costituire motivo automatico e insuperabile di esclusione dall'affidamento in prova; il lavoro è un elemento favorevole ma non essenziale se sussistono altri elementi risocializzanti.
- Il rigetto dell'istanza motivato con affermazioni generiche (es. riferimenti non precisati a "denunce") senza richiamo puntuale a documenti e informazioni concrete costituisce vizio di motivazione e comporta l'annullamento con rinvio.
- In situazioni di conflitto familiare o segnalazioni, il giudice deve indicare quali fatti concreti e quali fonti (denunce, relazioni) giustificano una prognosi negativa; valutazioni astratte o non sorrette da prova documentale sono censurabili.
- Se la decisione è carente sul punto dell'affidamento in prova la Cassazione tende a rimettere la causa al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai criteri appena ricordati.
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