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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento dell'Ordinanza Dirigenziale n. 162 del 8.11.2019, notificata in data 21.11.2019, con la quale il Comune di Copertino ha ingiunto al sig. Strafella il pagamento, sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/01, della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 20.000,00, oltre spese per procedimento e notifica, a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 34 del 19.04.2013, accertata in data 9.06.2016; - ove occorra, del "Regolamento Comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 06.06.2001 per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive” ove nulla dispone in ordine alle modalità di accertamento della violazione e successiva contestazione della sanzione; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202000218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione di opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/1981. Ha sostenuto che, tra l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la contestazione effettuata con l’ordinanza sanzionatoria, fossero trascorsi più di novanta giorni, con conseguente estinzione dell’obbligazione sanzionatoria. Ha inoltre dedotto la nullità del regolamento comunale, nella parte in cui non disciplinava le modalità di accertamento e contestazione della violazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento in relazione al tempo trascorso prima dell’irrogazione della sanzione. È stata altresì contestata, come emerge dalla motivazione della sentenza, la determinazione del quantum della sanzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina della l. 689/1981 non sia direttamente applicabile alla sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in ragione della specialità della disciplina edilizia e della natura ripristinatoria, anziché punitiva, della sanzione. Anche ipotizzando l’applicabilità della l. 689/1981, il giudice ha escluso l’operatività dell’art. 14, poiché l’art. 31, comma 4-bis, considera l’accertamento dell’inottemperanza un presupposto di fatto dell’irrogazione, senza stabilire termini procedimentali specifici. L’inottemperanza all’ordine di demolizione è stata qualificata come illecito permanente, destinato a perdurare fino al ripristino dello stato dei luoghi; pertanto, il mero decorso del tempo non determina l’estinzione dell’illecito. La censura sull’affidamento è stata respinta perché il ricorrente non aveva dedotto né dimostrato di aver eseguito la demolizione tra l’accertamento e l’irrogazione della sanzione: non può sorgere un affidamento legittimo sul consolidamento di una situazione contra jus. È stata esclusa anche la nullità del regolamento comunale, non essendo necessario che la legge o il regolamento introducano scansioni procedimentali ulteriori rispetto a quelle generali della l. 241/1990. Il potere sanzionatorio trova il proprio fondamento direttamente nell’art. 31 d.P.R. 380/2001, che individua condotta e cornice edittale; il regolamento comunale costituisce un atto di autovincolo volto a disciplinare la quantificazione concreta della sanzione nell’ambito della forbice legislativa, assicurando equità e parità di trattamento. Quanto al quantum, il TAR ha rilevato che la sua determinazione implica ampia discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata e priva di illogicità manifesta. Nel caso concreto, l’ordinanza richiamava integralmente i criteri regolamentari e non risultava illogica o irragionevole. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base della sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

    La disposizione costituisce la fonte diretta del potere sanzionatorio, individua la condotta e stabilisce la cornice edittale; l’accertamento dell’inottemperanza è un presupposto di fatto dell’irrogazione e l’illecito ha natura permanente fino al ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 14 l. 689/1981

    Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione sostenendo che fossero decorsi più di novanta giorni tra accertamento e contestazione.

    La norma non si applica direttamente alla sanzione edilizia speciale; comunque, anche ove ritenuta applicabile, non opera perché la disciplina speciale dell’art. 31, comma 4-bis, non prevede tale scansione temporale e l’illecito permanente non si estingue per il solo decorso del tempo.

  • l. 689/1981

    La disciplina generale delle sanzioni amministrative non è direttamente applicabile alla sanzione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in ragione della specialità della materia edilizia e della natura ripristinatoria della sanzione.

  • l. 241/1990

    In assenza di specifiche scansioni previste dalla disciplina speciale, si applicano le regole generali sul procedimento amministrativo; non sussiste un obbligo di introdurre, mediante regolamento comunale, ulteriori fasi o termini di accertamento e contestazione.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è disciplinata direttamente dalla normativa edilizia speciale e non è soggetta, in via diretta, alla disciplina generale della l. 689/1981, avendo natura ripristinatoria e non punitiva.
  • L’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito permanente, che perdura fino all’effettivo ripristino dello stato dei luoghi; il mero decorso del tempo tra l’accertamento e l’irrogazione della sanzione non determina l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria.
  • Il regolamento comunale che disciplina la quantificazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non costituisce la fonte del potere sanzionatorio né deve necessariamente introdurre ulteriori fasi o termini procedimentali: il potere deriva direttamente dalla legge, mentre il regolamento opera come atto di autovincolo per la determinazione concreta della sanzione nell’ambito della cornice edittale.
  • Il decorso del tempo non determina un affidamento legittimo sul consolidamento di una situazione abusiva o contra jus, salvo che l’interessato dimostri di avere nel frattempo ottemperato all’ordine di demolizione o ricorrano specifiche circostanze idonee a fondare un affidamento giuridicamente tutelabile.
  • La determinazione del quantum della sanzione amministrativa è espressione di ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di motivazione incongrua, manifesta illogicità o irragionevolezza; il richiamo motivato ai criteri regolamentari è sufficiente quando consenta di ricostruire l’iter seguito dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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