Cassazione Penale, Sentenza n. 27873/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati già condannati per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui un tentato furto aggravato commesso presso un ufficio di consulenza automobilistica e ulteriori reati in continuazione; per uno di essi era stato ritenuto anche un reato di ricettazione, con applicazione della recidiva. In sede di rinvio, la Corte di appello di Firenze aveva rideterminato la pena dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 624-bis c.p. in relazione al capo A), confermando tuttavia trattamenti sanzionatori elevati. Con i ricorsi per cassazione gli imputati deducevano violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva motivato solo in modo apparente il mantenimento della pena originaria, limitandosi a richiamare il trattamento sanzionatorio previsto astrattamente per il reato contestato, senza dare conto del diverso e minore disvalore derivante dall'esclusione dell'aggravante relativa al furto in abitazione/privata dimora. In sostanza, chiedevano una diversa e più contenuta modulazione della pena base, ritenendo sproporzionata quella confermata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna riqualificazione del fatto nel nucleo del tentativo, poiché la contestazione originaria riguardava già un tentato furto pluriaggravato; ha inoltre osservato che il giudice di merito dispone di un ampio potere discrezionale nella determinazione della pena base ex art. 133 c.p., sindacabile in cassazione solo per macroscopici vizi di motivazione. Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello è stata considerata sufficiente, perché il trattamento sanzionatorio confermato risultava giustificato dalla gravità complessiva dei fatti, dalla pluralità dei reati contro il patrimonio, dalla resistenza commessa durante il tentato furto e dalla recidiva. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
richiamato solo per l'esclusione dell'aggravante; la Corte osserva che la sua esclusione non impone automaticamente una diversa pena se il fatto concreto resta grave e la cornice edittale astratta è sostanzialmente sovrapponibile a quella del furto pluriaggravato contestato.
art. 133 c.p.
criterio guida per la determinazione della pena base; il giudice di merito deve tener conto della gravità del fatto, dei motivi, della personalità e della capacità a delinquere, ma può valorizzare solo gli elementi ritenuti prevalenti.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
la motivazione sulla pena è censurabile in cassazione solo per vizi rilevanti e manifesti; non è consentita una nuova valutazione del fatto o della congruità della pena in assenza di lacune evidenti.
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
citato per affermare il potere della Corte di legittimità di integrare la decisione nei limiti previsti dalla legge, ma solo quando ne ricorrano i presupposti.
art. 56 c.p.
richiamato nella qualificazione del fatto come tentato furto.
art. 624 c.p.
base normativa del furto, evocata insieme alle aggravanti per descrivere la fattispecie contestata.
art. 625 nn. 2 e 5 c.p.
aggravanti del furto richiamate per definire il tentato furto pluriaggravato originariamente contestato.
art. 63 c.p.
menzionato per l'applicazione della circostanza relativa al trattamento sanzionatorio in uno dei casi esaminati.
Massime di principio
- La determinazione della pena base rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo se la motivazione sia del tutto apparente, illogica in modo manifesto o manchi di considerare criteri essenziali.
- L'esclusione di un'aggravante non comporta automaticamente una riduzione della pena se la fattispecie concreta conserva un elevato disvalore e il trattamento sanzionatorio resta compatibile con la cornice edittale applicabile alla contestazione residua.
- Nella valutazione ex art. 133 c.p. il giudice non deve esaminare analiticamente ogni singolo elemento normativo, potendo selezionare quelli ritenuti più significativi per la gravità del fatto e per la personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, salvo che emergano evidenti lacune motivazionali o una totale incongruenza del percorso argomentativo.
- La pluralità dei reati contestati, la recidiva e la condotta tenuta durante l'esecuzione del fatto possono legittimare una pena elevata anche quando una aggravante sia stata esclusa, purché il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
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