Circolare n. 8 del 19/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 alle detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici (art. 14 e 16 del d.l. n.63/2013 e art.16-bis TUIR) e al Superbonus (art.119 d.l. n.34/2020). Per il triennio 2025-2027 sono fissate nuove aliquote ridotte (con maggiorazioni per le unità adibite ad abitazione principale), viene esclusa la detrazione per la sostituzione con caldaie uniche a combustibili fossili (con specifiche eccezioni tecniche), sono confermati i massimali di spesa vigenti e sono stabiliti requisiti temporali per il Superbonus 2025 nonché la possibilità di ripartire in 10 quote le spese sostenute nel 2023 tramite dichiarazione integrativa.
Novità su detrazioni per recupero edilizio, efficienza energetica, Sismabonus e Superbonus - Legge di bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n. 207)
Punti principali
Ambito normativo e finalità
Riferimento alla legge di bilancio 2025 (L. 30/12/2024, n.207) e alle disposizioni del d.l. n.63/2013 (art.14 Ecobonus, art.16 recupero edilizio) e del TUIR (art.16-bis); finalità di rimodulare aliquote e termini di fruizione delle detrazioni e di armonizzarle con la normativa UE sulla prestazione energetica degli edifici.
Aliquote fisse per 2025-2027
Per le spese documentate sostenute nel 2025, 2026 e 2027 (salvo le eccezioni tecniche indicate) le detrazioni sono fissate a 36% per il 2025 e 30% per il 2026-2027. Tale regime riguarda Ecobonus (art.14), Sismabonus (art.16 commi 1-bis e ss.) e il bonus recupero edilizio (art.16 del d.l. n.63/2013).
Maggiorazioni per abitazione principale
Per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale le aliquote sono elevate: 50% per il 2025 e 36% per il 2026-2027 (a condizioni e limiti previsti). La titolarità deve sussistere all'inizio dei lavori o al momento del sostenimento della spesa; la destinazione a abitazione principale può essere acquisita entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi nel caso di alcune fattispecie (es. Sismabonus acquisti).
Riduzione dell'aliquota TUIR (art.16-bis, comma 3-ter)
Il comma modifica l'art.16-bis TUIR estendendo al periodo 2025-2027 (in luogo del precedente 2028-2033) la riduzione dell'aliquota a 30% per le spese agevolate; resta esclusa dalla riduzione la fattispecie del comma 3-bis (sostituzione gruppo elettrogeno con generatori a gas di ultima generazione) che conserva la detrazione al 50%.
Esclusione per caldaie uniche a combustibili fossili
Dal 2025 al 2027 sono escluse dalle detrazioni (Ecobonus e bonus recupero) le spese per la sostituzione/nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale costituiti da caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, in ottemperanza alla Direttiva (UE) 2024/1275 e alla Comunicazione della Commissione. Le spese sostenute fino al 31/12/2024 restano ammesse anche se i lavori si completano nel 2025.
Eccezioni tecniche alle esclusioni
Sono comunque agevolabili: microcogeneratori (anche a fossile), generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi pawn+caldaia assemblati in fabbrica e progettati per funzionare insieme; inoltre le caldaie selezionate dagli specifici programmi UE o reti di gas con prevalenza di combustibili rinnovabili possono essere trattate diversamente in base ai requisiti comunitari e nazionali.
Limiti di spesa e conservazione dei massimali
I limiti di spesa per unità immobiliare (es. 100.000 euro per alcune voci dell'Ecobonus fino al 65% e 96.000 euro per le voci dell'art.16/Sismabonus) restano confermati; per interventi iniziati con aliquote anteriori resta computato quanto già fruito e per il residuo si applicano le nuove aliquote secondo i massimali rimanenti.
Applicazione nei condomini e parti comuni
Le nuove aliquote si applicano anche agli interventi sulle parti comuni dei condomini; la maggiorazione per abitazione principale si applica invece solo alla quota di spesa imputata al condomino proprietario/titolare di diritto reale e che abbia l'immobile adibito ad abitazione principale.
Superbonus: requisiti temporali per il 2025
Per fruire della detrazione al 65% nel 2025 (condomini, edifici 2-4 unità, onlus/odv/aps) è richiesto che, entro il 15/10/2024, risultasse presentata la CILA (o la delibera assembleare + CILA per i condomini) o l'istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione/ricostruzione.
Ripartizione in 10 quote per spese 2023
Introdotta la facoltà di ripartire in dieci quote annuali la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2023; l'opzione si esercita tramite dichiarazione dei redditi integrativa, da presentare entro il termine per la dichiarazione 2024 (31/10/2025), con versamento della maggiore imposta eventualmente risultante senza sanzioni né interessi entro il termine del saldo imposte 2024.
Bonus mobili e proroghe
Il bonus mobili è prorogato per il 2025 con lo stesso limite di spesa già previsto per il 2024 (5.000 euro).
Operatività e competenze
Le Direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione uniforme delle istruzioni; restano applicabili le disposizioni non modificate e i chiarimenti di prassi compatibili. Questioni tecniche non fiscali (caratteristiche specifiche di caldaie ecc.) non sono oggetto di interpello tributario.
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