Cassazione Penale, Sentenza n. 7002/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Previte impugna la sentenza d'appello che, nel confermare il patteggiamento per il reato di evasione, ha rideterminato la pena detentiva concordata e ha dichiarato inammissibile la richiesta, formulata per la prima volta in sede di discussione, di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva. Il ricorrente censura la decisione per violazione dell'art. 53 L. n. 689/1981 e dell'art. 95 del D.lgs. n. 150/2022, sostenendo che il giudice può sostituire la pena quando la reclusione sia entro il limite di quattro anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: il ricorrente aveva concordato la pena detentiva e ha chiesto per la prima volta in sede di discussione la sostituzione con pena alternativa, configurando una modifica unilaterale del patteggiamento non consentita. La Corte ha richiamato il carattere discrezionale della sostituzione della pena (art. 58 L. n. 689/1981, ora sostituito dall'art. 71 D.lgs. n. 150/2022) e la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), la misura della pena concordata non può essere unilateralmente modificata dal giudice in assenza di esplicita richiesta delle parti. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58, legge n. 689/1981
"Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato."
La Corte interpreta la norma come attribuente al giudice un potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con pene alternative solo se ricorrono specifici presupposti (idoneità alla rieducazione, prevenzione del rischio di recidiva, rispetto delle prescrizioni). Non costituisce un automatismo basato solo sul limite dei quattro anni.
art. 71, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 150/2022
Norma sostitutiva dell'art. 58 L. n. 689/1981: conferma la possibilità per il giudice di applicare pene sostitutive nei limiti previsti, ribadendo la natura discrezionale della sostituzione e il rapporto con i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 599-bis, cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento in appello; la giurisprudenza richiamata dalla Corte stabilisce che la pena concordata nel patteggiamento, una volta recepita dal giudice, non può essere unilateralmente modificata dallo stesso giudice salvo il caso di illegittimità della pena concordata o esplicita richiesta delle parti.
art. 133, cod. pen.
Richiamato come criterio da osservare nella determinazione della pena e nella valutazione della possibilità di applicare pene sostitutive (criteri di cui il giudice deve tenere conto).
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative è un potere discrezionale del giudice, non un diritto automatico dell'imputato semplicemente perché la pena è entro il limite dei quattro anni.
- Nel patteggiamento (compreso quello in appello) la pena concordata, una volta omologata dal giudice, non può essere unilateralmente modificata dal giudice: eventuali richieste di pena sostitutiva devono essere formulate entro i termini e nei modi previsti dalle parti e dalla legge.
- La richiesta della pena sostitutiva presentata tardivamente (es. per la prima volta in sede di discussione) è generalmente inammissibile perché configura una modifica unilaterale del negozio processuale.
- Se si intende ottenere la sostituzione della pena nell'ambito di un accordo sulla pena, tale opzione va espressamente richiesta e documentata in modo conforme ai termini procedurali per evitare decadenze o inammissibilità.
- In caso di dubbi sulla compatibilità della pena concordata con le pene sostitutive, è opportuno richiamare esplicitamente i presupposti di idoneità (rieducazione, prevenzione del rischio di recidiva, concrete prescrizioni) e fornire elementi probatori rilevanti in sede di formazione dell'accordo.
Testo integrale
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