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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37354/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico del Doni per partecipazione, nel ruolo di pusher e vedetta, a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (marijuana/skunk, cocaina, crack) e per i reati fine. L'ordinanza cautelare si è basata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riprese video, intercettazioni, servizi di appostamento, arresti in flagranza, sequestri e verbalizzazioni compendiate in una C.N.R. della Squadra Mobile. Il ricorrente deduceva (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando il lungo intervallo temporale tra i fatti (nov. 2021 - lug. 2022) e l'ordinanza (mar. 2024) e gli elementi favorevoli quali un unico precedente datato 2018 e assenza di carichi pendenti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'idoneità della misura, sostenendo che gli arresti domiciliari sarebbero stati adeguati essendosi già ottemperato a misura analoga senza violazioni e proponendo un'abitazione distante dai luoghi di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico per mancato confronto con l'ordinanza impugnata, la quale aveva motivato esaustivamente la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando non solo la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ma anche la gravità dei fatti, lo stabile inserimento del prevenuto in un contesto di criminalità organizzata e armata, la perdurante attività del ricorrente (anche dopo arresti di coindagati) e la circostanza che la condotta non si era interrotta semplicemente ma erano state "spente" le telecamere. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale del riesame ha valutato e confutato le censure difensive e ha logicamente motivato perché nessuna misura non custodiale, compresi gli arresti domiciliari, potesse garantire le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposte le comunicazioni alla cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata a fondamento dell'impugnazione per cassazione; utilizzata dal ricorrente per formulare i motivi di annullamento (riferimento procedurale alla forma dei motivi)

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal Collegio della cautela in relazione alla presunzione prevista per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte osserva che la decisione ha valutato non solo tale presunzione ma anche elementi concreti di gravità e pericolosità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma segnalata per gli adempimenti successivi alla pronuncia (comunicazioni alla cancelleria), come disposto nella parte finale della sentenza

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione è inammissibile se generico: l'impugnazione deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata
  • Il solo intervallo temporale fra fatti contestati e adozione della misura cautelare non annulla di per sé le esigenze cautelari: va dimostrato concretamente che le condotte sono cessate e che non esiste più pericolo di reiterazione
  • La gravità del fatto, il coinvolgimento in contesti di criminalità organizzata e la persistenza dell'attività delinquenziale, anche dopo arresti di altri indagati, sono elementi che rafforzano la necessità della custodia in carcere
  • La precedente osservanza di una misura non custodiale (es. arresti domiciliari) non esclude la custodia cautelare se il giudice di merito ritiene, con adeguata motivazione, che la pericolosità dell'indagato e la gravità della condotta rendano insufficienti misure meno afflittive
  • In appello o in cassazione occorre fornire elementi specifici e nuovi per confutare le risultanze probatorie (es. dichiarazioni di collaboratori, video, intercettazioni, sequestri); affermazioni generiche non convincono il Collegio
  • Difesa efficace: documentare l'assenza di pericolo di fuga o reiterazione con prove concrete (es. stabile lavoro, famiglia, domicilio effettivo lontano dalle piazze di spaccio, testimonianze, documentazione della cessazione dell'attività) e contestare puntualmente le fonti probatorie indicate nell'ordinanza

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