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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, il 29 maggio 2023, pubblicata il 12 giugno 2023, non notificata, sul ricorso introduttivo proposto per l’annullamento: - dell’ordinanza prot n. -OMISSIS- dell’8 gennaio 2019 con la quale il Comune di Carini ha disposto il diniego della domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 30 settembre 1986; - nonché di qualsiasi ulteriore e diverso atto o provvedimento amministrativo presupposto, connesso o consequenziale; -in subordine, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, oltre ad interessi e rivalutazione; e per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 novembre 2021 per l’annullamento: - dell’ordinanza -OMISSIS- del 6 luglio 2021 con cui il Comune di Carini ha ordinato la demolizione delle opere oggetto del diniego di condono impugnato con ricorso introduttivo, notificata alla ricorrente in data 12 luglio 2021; - dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di Carini ha rettificato il provvedimento di diniego di condono prot. n. -OMISSIS- del 2019, estendendone gli effetti ad ulteriori unità immobiliari, notificata il 29 luglio 2021; - di qualsiasi ulteriore e diverso atto o provvedimento amministrativo presupposto, connesso o consequenziale; - in subordine, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della originaria ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;

Giustizia amministrativa202400132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e i motivi aggiunti contro le successive ordinanze di demolizione e di rettifica del diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia riguarda il diniego, adottato dal Comune di Carini, di una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della l. n. 47/1985, motivato dalla realizzazione, durante la pendenza della domanda, di ulteriori opere abusive sul medesimo fabbricato e dall’assoggettamento dell’area a vincoli paesaggistico e fluviale. Con un successivo provvedimento il Comune ha rettificato il diniego, estendendolo anche a un’unità immobiliare seminterrata, all’area pertinenziale e ad altri identificativi catastali, ritenendo che la loro omissione fosse dovuta a mera dimenticanza. Il Comune ha inoltre ordinato la demolizione delle opere oggetto del diniego. In primo grado la ricorrente sosteneva che gli abusi successivi fossero autonomi, facilmente identificabili e separabili dall’abuso originario oggetto della domanda di condono, sicché avrebbero dovuto essere demoliti senza incidere sulla definizione della domanda di sanatoria. Con i motivi aggiunti contestava le ordinanze consequenziali, deducendo anche che la Soprintendenza aveva certificato l’insussistenza di vincoli archeologici e paesaggistici sull’area, che la Polizia municipale aveva accertato la demolizione delle opere ulteriori e che la presentazione di una SCIA nel 2015 aveva ingenerato un legittimo affidamento. In appello sono stati dedotti numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui l’erroneità della qualificazione dell’abuso come unitario e permanente, l’illegittimità dell’estensione della demolizione all’intero edificio, l’erronea applicazione del divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei corsi d’acqua, il contrasto della sentenza con la documentazione della Soprintendenza sulla mancanza dei vincoli e con il verbale della Polizia municipale. È stata altresì richiesta una CTU.

La decisione

Il CGARS non ha definito il merito dell’appello. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente, sugli ulteriori abusi contestati rispetto alla domanda di regolarizzazione, sulla loro consistenza e sull’eventuale carattere accessorio rispetto all’edificio. Ha inoltre disposto l’acquisizione della documentazione relativa alla distanza dell’immobile dall’argine, questione rilevante ai fini dell’applicazione del divieto di edificazione richiamato dall’Amministrazione. Il Comune dovrà adempiere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Ogni decisione, comprese le spese, è stata riservata alla definizione della controversia; la fissazione dell’udienza di merito è stata demandata a separato decreto presidenziale. La richiesta di CTU non è stata esaminata né accolta espressamente.

Norme richiamate

  • l. n. 47/1985

    La domanda di condono edilizio pendente era stata presentata ai sensi della disciplina del condono edilizio richiamata dalla parte e dal provvedimento comunale; il CGARS non ne ha ancora definito l’applicazione concreta.

  • d.lgs. n. 42/2004, artt. 136 e 142

    Le disposizioni sono richiamate con riguardo alla verifica dell’esistenza di vincoli paesaggistici sull’area; la parte sostiene che la Soprintendenza ne abbia certificato l’insussistenza.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio d’appello relativo a un diniego di condono e a conseguenti ordinanze di demolizione, sia controversa la distinzione tra opere abusive originarie e opere realizzate successivamente, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione amministrativa dettagliata sulla consistenza delle opere e sulla loro eventuale accessorietà rispetto al manufatto principale prima di decidere il merito.
  • La legittimità di un’ordinanza di demolizione estesa all’intero edificio, quando il diniego di condono sia motivato anche dalla realizzazione di opere successive, richiede l’accertamento della consistenza degli abusi e del loro rapporto, autonomo o accessorio, con l’abuso originario oggetto della domanda di sanatoria.
  • Quando l’Amministrazione fonda il diniego di sanatoria o la demolizione sull’esistenza di un vincolo fluviale e sulla distanza dell’edificio dall’argine, la verifica documentale della distanza costituisce un adempimento istruttorio rilevante ai fini della decisione.
  • In presenza di contestazioni documentate sulla sussistenza di vincoli paesaggistici o archeologici e sulla demolizione delle opere ulteriori, il giudice può riservare la decisione di merito disponendo l’acquisizione degli atti e degli accertamenti necessari, senza anticipare la soluzione delle censure.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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