Cassazione Penale, Sentenza n. 29353/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava all'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. De Novara è imputato per incendio doloso (due auto) e tentata estorsione con metodo mafioso; contestava la motivazione del Tribunale per carenza e contraddittorietà, lamentando l'assenza di valutazione di eventuali "fatti nuovi" idonei a modificare le esigenze cautelari. Ha inoltre sostenuto che il solo decorso del tempo non è elemento valido, che la detenzione lontano da casa gli impedisce di lavorare, che alcuni riferimenti del provvedimento ("fratelli" vs "cugini") sono erronei e rilevanti, e che l'arresto di altri componenti del presunto gruppo mafioso avrebbe mutato il contesto sociale tale da far venir meno il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati e caratterizzati da assoluta genericità e mancanza di confronto puntuale con l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva offerto motivazione congrua e logica: non sono emersi fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio, non è significativo il mero decorso del tempo, permane l'operatività e il radicamento dell'associazione di stampo mafioso in Lombardia, e la gravità delle condotte contestate (con sentenza di primo grado pari a sette anni e sei mesi) giustifica la persistenza delle esigenze cautelari anche alla luce dell'art. 275, comma 1-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla dettagliata esposizione dei motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione della decisione, ai fini dell'esame in Cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma citata in relazione alla memoria/requisitoria del Procuratore Generale; utilizzata come riferimento procedurale per l'intervento della Procura nella fase di esame del ricorso.
art. 606, n.1, lett. e) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale presunta nullità per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza sia generica e non integrativa degli estremi di nullità dedotti.
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per affermare che l'esito del procedimento (la condanna in primo grado) è parametro rilevante nella rinnovata valutazione delle esigenze cautelari e nella verifica del pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare già applicata è necessario allegare e provare fatti nuovi, concreti e specifici che modifichino in modo apprezzabile il quadro probatorio: il mero decorso del tempo non è sufficiente.
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche, interrogativi retorici o asserzioni non provate sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- Nelle valutazioni sul pericolo di reiterazione la gravità delle condotte contestate, il ruolo attribuito all'imputato nell'ambito di associazioni mafiose e l'esito del procedimento (anche in primo grado) sono elementi rilevanti e legittimamente valutati per confermare la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Correzioni formali o imprecisioni (es. indicare "fratelli" invece di "cugini") sono irrilevanti se non dimostrato in che modo incidano sulle esigenze cautelari: ogni contestazione deve indicare la rilevanza giuridica della correzione e fornirne prova.
- La Corte di Cassazione, in materia cautelare, limita la sua cognizione ai motivi effettivamente proposti e alla verifica di correttezza giuridica e adeguatezza motivazionale rispetto ai fatti nuovi allegati; non riesamina integralmente la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura.
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