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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02684/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per furto aggravato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale, la quale l'aveva ritenuta responsabile del reato di furto aggravato e condannata, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione, lamentando l'assenza di prove tangibili poste a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché composto da doglianze meramente fattuali, generiche e non assistite da specifiche ragioni di diritto né dai dati di fatto necessari a sostegno della censura.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata implicitamente dal reato di furto aggravato oggetto di conferma di condanna.

  • art. 625 c.p.

    Norma sulle aggravanti del furto, richiamata implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto aggravato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva in una mera contestazione del merito e in doglianze di fatto generiche, prive di specifiche argomentazioni giuridiche e di puntuali dati fattuali.
  • Il controllo di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura deve individuare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, non limitarsi a negare l'attendibilità o sufficienza delle prove.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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