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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma - quanto al ricorso n. 142 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 3614/2024, resa tra le parti, pubblicata il 31 ottobre 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1107/2024; - quanto al ricorso n. 591 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione Quinta), n. 1558/2025, resa tra le parti, pubblicata il 13 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 165/2025;

Giustizia amministrativa202500142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nel giudizio n.r.g. 591/2025, la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1558/2025 e gli atti di rinnovata aggiudicazione del lotto n. 2 del servizio di lavanolo in favore dell’aggiudicataria; nel giudizio n.r.g. 142/2025, la sentenza del TAR Sicilia n. 3614/2024 e la precedente aggiudicazione del medesimo lotto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una gara, suddivisa in lotti e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria delle aziende sanitarie del bacino della Sicilia orientale. Nel lotto n. 2, Servizi Sanitari Integrati si classificava prima, Impremed seconda e Lavanderia Igea terza. Nel primo giudizio, Lavanderia Igea contestava la mancata esclusione di Impremed per carenza dei requisiti e per invalidità della certificazione di qualità, l’anomalia dell’offerta di Impremed e di quella dell’aggiudicataria Servizi Sanitari Integrati, nonché, in via subordinata, la scelta del minor prezzo, l’aleatorietà della lex specialis e l’indeterminatezza dei servizi aggiuntivi. Il TAR accoglieva parzialmente le censure relative alla mancata attivazione della verifica di anomalia e annullava la prima aggiudicazione, ordinando alla stazione appaltante di svolgere il sub-procedimento. Dopo la rinnovata verifica, il RUP riteneva congrua l’offerta di Servizi Sanitari Integrati e l’ARNAS Garibaldi rinnovava l’aggiudicazione con delibera n. 695/2024. Lavanderia Igea impugnava tale esito, deducendo l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, soprattutto per la sottostima dei costi di trasporto dalla sede di Limatola al territorio siciliano, l’insufficienza dei costi relativi al transit point, la mancata considerazione dei costi di autisti, pedaggi, traghetti, biancheria e sanificazione, nonché l’assenza di certificazione UNI EN 14065 per il transit point. Impugnava inoltre la mancata esclusione di Impremed e riproponeva le censure subordinate. In appello n.r.g. 142/2025, Servizi Sanitari Integrati censurava la sentenza n. 3614/2024 per il rigetto del proprio ricorso incidentale, con cui aveva chiesto l’esclusione di Lavanderia Igea per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, e per l’annullamento della prima aggiudicazione. Lavanderia Igea riproponeva i motivi assorbiti, poi rinunciando a quelli subordinati in udienza. Nel giudizio n.r.g. 591/2025 l’ARNAS Garibaldi proponeva appello incidentale per omessa pronuncia sull’eccezione di ne bis in idem relativa alle censure subordinate ripetute nei due giudizi.

La decisione

Il CGARS ha riunito i due appelli per connessione. Ha preso atto della rinuncia di Lavanderia Igea ai motivi subordinati, dichiarando improcedibili sia le corrispondenti censure dell’appello n.r.g. 591/2025 sia l’appello incidentale dell’ARNAS Garibaldi, divenuto privo di interesse. Ha rilevato inoltre il passaggio in giudicato della statuizione del TAR relativa al rigetto della censura sui maggiori costi di produzione dell’offerta di Servizi Sanitari Integrati. Nel merito dell’appello n.r.g. 591/2025, il Collegio ha respinto le censure principali contro la rinnovata aggiudicazione. La verifica di anomalia è stata ritenuta adeguata perché il RUP aveva acquisito più giustificativi e relazioni integrative e aveva svolto una valutazione complessiva dell’offerta, considerando l’organizzazione aziendale, le economie di scala, l’automazione, il trasporto via mare due volte alla settimana e l’uso del transit point nella zona industriale di Catania. I calcoli della ricorrente sono stati ritenuti non decisivi perché fondati sull’erronea ipotesi di trasporti quotidiani tra Limatola e Catania e sull’utilizzo sempre di semirimorchi da 44 tonnellate. Il transit point è stato considerato una scelta organizzativa dell’imprenditore, riferita alla fase esecutiva, non modificativa dell’offerta; inoltre, la lex specialis non imponeva il lavaggio quotidiano presso l’hub né una specifica certificazione UNI EN 14065 per il mero sito di stoccaggio temporaneo. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante con una propria verifica dei singoli costi, in assenza di macroscopici errori, illogicità o carenze istruttorie. Le censure contro Impremed e quelle subordinate sono state dichiarate improcedibili, rispettivamente per sopravvenuta carenza di interesse e per rinuncia. Poiché la rinnovata aggiudicazione in favore di Servizi Sanitari Integrati è stata confermata, l’appello n.r.g. 142/2025, riguardante la precedente aggiudicazione ormai superata, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Lavanderia Igea è stata condannata alle spese dei giudizi riuniti, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica dell’anomalia deve accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta e non impone una valutazione atomistica di ogni voce di costo; il giudice può sindacare la valutazione amministrativa solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, errori di fatto o macroscopiche carenze istruttorie.

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

    Richiamato tra le censure subordinate relative alla scelta del criterio del minor prezzo; tali censure sono state rinunciate e non sono state decise nel merito.

  • art. 87 d.lgs. 50/2016

    Richiamato per le contestazioni sui requisiti di capacità tecnica e professionale e sulla certificazione di qualità; le relative questioni non hanno condotto a una decisione favorevole all’appellante nel giudizio definito.

  • art. 38 c.p.a.

    Utilizzato quale base normativa, insieme all’art. 70 c.p.a., per la riunione degli appelli connessi.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi, disposta dal Collegio per la connessione tra le due impugnazioni relative al medesimo lotto di gara.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi assorbiti; i motivi subordinati così riproposti sono stati successivamente rinunciati.

  • art. 104 c.p.a.

    Il thema decidendum dell’appello è stato delimitato dai motivi riproposti e dalle questioni decise in primo grado, senza introduzione di nuove domande.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia dell’offerta deve svolgersi mediante una valutazione globale e sintetica dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, in rapporto alla corretta esecuzione del contratto; non è illegittima per il solo fatto che il concorrente contesti singole voci di costo o prospetti una diversa stima economica.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla verifica di anomalia è limitato al controllo dell’intrinseca logicità, ragionevolezza e adeguatezza istruttoria della valutazione della stazione appaltante e non consente al giudice di sostituire la propria stima dei costi a quella dell’amministrazione, salvo macroscopici errori di fatto o gravi e plateali illegittimità.
  • Nella verifica di anomalia, la stazione appaltante può valorizzare l’organizzazione imprenditoriale, le economie di scala, l’automazione dei processi e le modalità logistiche concretamente prospettate dall’operatore economico, purché la valutazione sia sorretta da istruttoria e motivazione adeguate.
  • L’impiego di un transit point per lo stoccaggio temporaneo e la distribuzione della biancheria può rientrare nell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario e nella fase esecutiva dell’appalto, se la lex specialis non impone modalità diverse e non risulta modificata l’offerta sottoposta a gara.
  • L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può riguardare l’impugnazione di una precedente aggiudicazione quando, nel corso del giudizio, essa sia sostituita da una nuova aggiudicazione e quest’ultima sia autonomamente impugnata e confermata dal giudice.
  • La rinuncia in udienza a specifici motivi d’appello determina l’improcedibilità delle relative censure per sopravvenuta carenza di interesse e può rendere improcedibili, per la stessa ragione, le impugnazioni incidentali che riguardino esclusivamente tali motivi.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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