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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30719/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e privo di reale contenuto argomentativo, limitandosi a richiamare la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. senza confutare la decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in ricettazione e per il reato previsto dall'art. 73 della l. n. 159 del 2011. Con il motivo unico deduceva il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma la doglianza era formulata in modo meramente assertivo, senza specifiche argomentazioni critiche a sostegno della richiesta di immediata declaratoria di proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato per la condanna confermata in appello.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, contestata in concorso all'imputato.

  • art. 73 l. n. 159 del 2011

    ulteriore reato per il quale la condanna di primo grado è stata confermata; nel testo non sono indicati ulteriori dettagli sulla specifica fattispecie.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento immediato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di specifiche argomentazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato dal dispositivo quanto alla condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. senza sviluppare una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile per genericità.
  • La deduzione del mancato proscioglimento immediato richiede un confronto puntuale con gli atti e con la motivazione della decisione di merito; una mera enunciazione della doglianza non consente il sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di una condanna confermata in appello, il controllo di legittimità non può essere trasformato in una richiesta esplorativa di proscioglimento, ma deve essere sorretto da censure specifiche e autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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