Cassazione Penale, Sentenza n. 8297/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha disposto la consegna del ricorrente alle Autorità belghe in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Liegi per reati di associazione a delinquere, riciclaggio e frodi informatiche (a partire dal 1/3/2020). Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione dell'art. 18-bis, lett. a), legge n.69/2005 (come modificato dal d.lgs. 2/2/2021, n.10), sostenendo che la disposizione richiederebbe la pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti (o comunque un interesse concreto dell'Italia a esercitare la giurisdizione) e che i fatti sarebbero in parte commessi in Italia (conti correnti italiani utilizzati per far confluire proventi di frodi commesse soprattutto contro vittime belghe e tedesche), con conseguente applicabilità del motivo di rifiuto previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 18-bis, lett. a), ritenendo che il motivo di rifiuto della consegna è facoltativo e richiede l'esistenza di elementi concreti che dimostrino la volontà effettiva dello Stato di affermare la propria giurisdizione (es. pendenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti e medesimo soggetto). Nel caso non risultava alcuna pendenza in Italia a carico del ricorrente; pertanto la Corte d'appello ha correttamente escluso il motivo di rifiuto. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondate le argomentazioni del ricorrente circa l'assenza di giurisdizione belga, osservando che i reati erano commessi in danno di cittadini belgi e in parte nel territorio del Belgio. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; la Cancelleria curerà gli adempimenti di legge relativi alla consegna.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, lett. a)
art. 18-bis, lett. a), legge n.69/2005 (come modificato dal d.lgs. 2/2/2021, n.10)
Il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, lett. a) è facoltativo e richiede elementi concreti che dimostrino la volontà effettiva dello Stato di affermare la propria giurisdizione (es. pendenza di procedimento in Italia) e non una mera possibilità astratta di iniziativa dell'ordinamento interno.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10
Ha riformulato la collocazione della previsione (trasponendola nella lett. a) dell'art. 18-bis) senza modificarne sostanzialmente il significato: ha confermato il carattere facoltativo del motivo di rifiuto in esame.
Decisione Quadro 2002/584/GAI, art. 4, par. 7, lett. a)
art. 4, par. 7, lett. a) della Decisione Quadro 2002/584/GAI
Riferimento sovranazionale utile a interpretare restrittivamente il motivo di rifiuto: occorre una situazione oggettiva che dimostri la volontà concreta dello Stato di esercitare la giurisdizione.
art. 6 cod. pen.
Principio di territorialità: il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte ovvero si è verificato l'evento che ne è la conseguenza; anche una porzione di condotta realizzata sul territorio è rilevante per la giurisdizione.
Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 e Carta di Nizza, art. 50
Convenzione di Schengen del 19/6/1990; art. 50 Carta di Nizza
Richiamate come principi sovranazionali che valorizzano la cooperazione giudiziaria in materia di reati transnazionali e tutelano il principio del ne bis in idem nell'area europea.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, incluse le spese e le sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
legge 4 ottobre 2019, n.117 (richiamo modifica precedente art.18 lett. p))
legge 4 ottobre 2019, n.117
Precedenti modifiche legislative hanno ricollocato e trasformato alcuni motivi di rifiuto (obbligatori in passato) in ipotesi oggi ricomprese nell'art. 18-bis, confermando l'interpretazione restrittiva richiesta dalla normativa europea.
Massime di principio
- Il motivo di rifiuto per consegna previsto dall'art. 18-bis, lett. a) è facoltativo: la mera possibilità che l'Italia possa esercitare la giurisdizione non basta; è necessario dimostrare elementi concreti (es. pendenza di un procedimento penale in Italia per gli stessi fatti e la stessa persona) che manifestino la volontà effettiva dello Stato di affermare la propria giurisdizione.
- In reati transnazionali la cooperazione giudiziaria e la prevalenza del principio di effettività del mandato di arresto europeo sono tenute in forte considerazione; le richieste di consegna saranno spesso preferite salvo prova concreta di conflitto già aperto tra autorità giudiziarie.
- Ai fini della territorialità e della verifica della giurisdizione, anche una porzione di condotta realizzata in uno Stato è sufficiente per considerare il reato commesso in quel territorio (art. 6 c.p.), e ciò favorisce la possibilità di esercizio della giurisdizione dello Stato emittente quando i fatti coinvolgono più Stati.
- Dalla normativa e dalla giurisprudenza deriva l'onere della difesa di allegare e dimostrare concretamente l'esistenza di procedimenti nazionali in corso o altre prove di volontà statale di esercitare la giurisdizione per impedire la consegna.
- Le modifiche legislative recenti (2019/2021) hanno chiarito e reso più restrittivo il campo di applicazione dei motivi di rifiuto obbligatorio, in armonia con il diritto sovranazionale: l'opposizione alla consegna richiede un conflitto già concreto, non solo potenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8177/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2022 del 09/03/2022
- Sentenza penale · 9 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8179/2022 del 09/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →