Sentenza n. 11634/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione del 29 dicembre 2025, prot. n. G17795, con cui la Regione Lazio, Direzione Inclusione Sociale ufficio RUNTS, ha disposto la cancellazione dell’Associazione ricorrente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine di ottenere l’esclusione della ricorrente dall’Allegato 1 del suddetto provvedimento con la conseguente reiscrizione nel registro Regionale del Volontariato alla Sezione Sanità n.670 con provvedimento G07557 del 18/06/2021; di ogni atto presupposto, connesso e/o collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di cancellazione dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la determinazione regionale del 29 dicembre 2025 con cui era stata cancellata dal RUNTS per mancato adempimento della diffida a depositare la documentazione necessaria al completamento della trasmigrazione dal registro originario. Ha dedotto: difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, per mancata indicazione degli obblighi violati, delle norme applicate e dell'iter logico-giuridico; violazione del contraddittorio procedimentale, per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi; violazione del legittimo affidamento; violazione dei principi di proporzionalità e gradualità; violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità di matrice eurounitaria, con eccesso di potere. La Regione ha sostenuto che l'associazione non aveva completato la variazione delle cariche sociali nel portale RUNTS, che era rimasta in bozza, e che non risultava inserita nel portale alcuna PEC, sicché la diffida e il successivo provvedimento potevano essere comunicati mediante pubblicazione, considerato anche il numero molto elevato degli enti interessati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Ha ritenuto legittima la comunicazione mediante pubblicazione della diffida e degli atti successivi, ai sensi degli artt. 8 e 21-bis l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 111, l.r. Lazio n. 12/2011, poiché l'associazione non aveva inserito nel RUNTS una PEC e la notifica individuale sarebbe stata impossibile o eccessivamente gravosa, anche in ragione dell'elevato numero degli enti coinvolti. In applicazione dei principi di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento, l'amministrazione non era tenuta a ricercare presso altri registri la PEC dell'associazione, gravando sull'ente l'obbligo di indicarla nel RUNTS. La legittimità della comunicazione pubblicitaria ha reso efficace la diffida e consolidato l'inadempimento dell'associazione. Da ciò è derivata l'infondatezza degli ulteriori motivi, compreso quello relativo al difetto di motivazione, anche in ragione del richiamo per relationem contenuto nel provvedimento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 7, d.m. n. 106/2020
termine di 120 per il deposito della documentazione necessaria per il completamento della trasmigrazione dell'ente associativo dall'originario registro al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS
La disposizione è stata richiamata quale base della diffida regionale ad adempiere agli obblighi documentali necessari per il completamento della trasmigrazione al RUNTS.
art. 8 l. 241/1990
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
Consente di sostituire la comunicazione personale con forme di pubblicità idonee quando il numero dei destinatari renda la comunicazione impossibile o particolarmente gravosa.
art. 21-bis l. 241/1990
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima
La pubblicazione può costituire modalità legittima di comunicazione dei provvedimenti limitativi quando la comunicazione individuale sia impossibile o eccessivamente gravosa.
art. 1, comma 111, l.r. Lazio n. 12/2011
Il Bollettino ufficiale telematico della Regione [...] è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale [...] degli atti della Regione
Il BUR telematico regionale è stato ritenuto strumento idoneo di pubblicità legale degli atti regionali.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza semplificata per manifesta infondatezza.
art. 97 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
Massime di principio
- Quando il numero dei destinatari rende impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione individuale, la pubblica amministrazione può comunicare gli atti mediante forme di pubblicità idonee, purché tale modalità sia prevista dalla disciplina applicabile e assicuri un'adeguata pubblicità legale.
- L'ente destinatario di obblighi connessi all'iscrizione o alla trasmigrazione nel RUNTS deve mantenere aggiornati nel registro i propri recapiti, inclusa la PEC; se omette tale adempimento, non può pretendere che l'amministrazione ricerchi autonomamente il recapito presso altri registri quando ciò comporti un aggravio significativo dell'attività amministrativa.
- I principi di leale collaborazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo impongono anche al privato di cooperare affinché l'azione amministrativa resti efficiente; l'omessa indicazione della PEC nel registro può quindi legittimare il ricorso alla comunicazione mediante pubblicazione.
- La comunicazione validamente effettuata mediante pubblicità legale rende efficace la diffida amministrativa e consente di considerare non adempiuto il termine assegnato, con conseguente legittimità dell'atto successivo fondato sull'inutile decorso del termine.
- Il difetto di motivazione non sussiste quando il provvedimento individua il presupposto dell'inadempimento e richiama per relationem la diffida e gli atti presupposti, rendendo ricostruibile il percorso motivazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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