Cassazione Penale, Sentenza n. 34553/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di merito sostenendo che le violazioni della prescrizione (divieto di rincasare dopo le 22 e di uscire prima delle 6) successive al 19/03/2016 dovevano considerarsi un'unica violazione: secondo la difesa NAIM si era allontanato definitivamente dalla casa paterna dopo la prima violazione e dunque non potevano ravvisarsi plurime violazioni. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che, in mancanza di prova di un concreto e definitivo trasferimento e in presenza di annotazioni di servizio che collocavano il ricorrente in più occasioni nei pressi dell'abitazione e in quella stessa dimora, le violazioni erano plurime e unificate dalla continuazione. Il ricorso in Cassazione censurava la logica probatoria della Corte di appello, in particolare l'assunto per cui l'assenza di comunicazione di una nuova dimora potesse far presumere la permanenza nel domicilio indicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente fatto riferimento alle "annotazioni di servizio" acquisite con il consenso della difesa, dalle quali risultavano elementi concreti della presenza del ricorrente collegabili alla dimora paterna (es. rintracci in strada e successivo accompagnamento a casa, dichiarazioni dei genitori di non poter giustificare assenze senza affermare un trasferimento definitivo, verbalizzazioni di controlli successivi). Ha inoltre precisato che la parte della motivazione territoriale che ricordava l'obbligo di comunicare una nuova dimora era inconferente rispetto al quadro probatorio complessivo e non ha viziato la decisione complessiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
citata come base primaria del capo di imputazione (reato continuato)
la norma è stata applicata per configurare un reato continuato in relazione a plurime violazioni della prescrizione, sulla base della valutazione della persistenza della dimora nel nucleo familiare e delle annotazioni di servizio
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
richiamata in tema di vizio di motivazione
utilizzata per valutare se la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata: la Cassazione ricorda che il vizio è configurabile quando l'appellante ha specificamente censurato il giudizio di primo grado e il giudice d'appello si limita a richiamarne apoditticamente la motivazione; nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito adeguata base probatoria richiamando le annotazioni di servizio
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
richiamato per la requisitoria inviata in forma scritta dal Procuratore Generale
consente al PG di trasmettere le conclusioni in forma scritta alla Corte; nel caso il PG aveva chiesto annullamento con rinvio, ma la Corte non ha accolto tale richiesta
Massime di principio
- Se la difesa sostiene che violazioni ripetute derivino da un effettivo e definitivo cambiamento di dimora, il giudice richiederà prove positive del trasferimento (dichiarazioni, elementi documentali o fatti concreti) prima di escludere la pluralità delle violazioni
- Le annotazioni di servizio e verbalizzazioni di polizia, se acquisite con il consenso della difesa, costituiscono prova rilevante per ricostruire la presenza o meno dell'imputato nella dimora indicata e possono legittimamente supportare la ricostruzione della pluralità di violazioni
- L'assunto che il soggetto avesse l'obbligo di comunicare una nuova dimora non è, di per sé, decisivo: la mancata comunicazione può essere un elemento di valutazione ma non sostituisce la necessità di riscontri fattuali sul luogo di dimora
- In sede di giudizio di appello il richiamo motivazionale per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile se la decisione di primo grado è stata già adeguatamente argomentata; la Cassazione sindaca il giudizio di merito solo se la Corte d'appello non ha realmente confrontato e confutato le censure specifiche
- La mera ripetizione apodittica della motivazione di primo grado può integrare vizio di motivazione; per evitare la Cassazione l'appello deve affrontare puntualmente le censure e il giudice d'appello deve motivare le ragioni del dissenso
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