Sentenza n. 1334/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, non sarebbe stata eseguita. È stata pertanto domandata l'erogazione della Carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica tramite PEC, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza civile da eseguire né la parte resistente. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio. Si è quindi posto anche il problema dell'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., nonché della sanabilità del vizio e dell'eventuale errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura separata deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria competente. La mera allegazione telematica di una copia informatica della procura cartacea al ricorso nativo digitale non rende la procura generica assimilabile a una procura apposta in calce al ricorso: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina la modalità tecnica di deposito e certificazione dell'autografia, ma non elimina la necessità della specificità del mandato né dimostra che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine opera soltanto quando il contesto documentale unitario consente di individuare la controversia; non è applicabile alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. Il vizio non è sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Quanto all'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha ritenuto non necessario un ulteriore avviso quando il difensore, pur avendo la possibilità di partecipare alla camera di consiglio, non è presente, ravvisandosi una rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria competente e ogni altro elemento utile a identificare il giudizio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione regola la modalità telematica di deposito e consente di considerare la procura separata apposta in calce quanto agli effetti tecnici del deposito, ma non esonera dalla specificità del mandato e non supplisce alla mancanza di elementi identificativi della controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non presenzia alla camera di consiglio, potendo così rinunciare implicitamente al contraddittorio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione dei difetti di rappresentanza non è stata ritenuta applicabile al difetto originario della procura speciale nel processo amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
L'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo giustifica la richiesta di un adempimento specifico e non particolarmente complesso per il conferimento di una procura speciale valida.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 ottobre 2025, n. 11
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)
La procura speciale deve precedere o essere contestuale alla redazione del ricorso; per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia non è ammessa la regolarizzazione del difetto mediante errore scusabile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria competente; una procura separata e generica non soddisfa tale requisito, anche se depositata telematicamente insieme al ricorso.
- La regola tecnica per cui la procura su foglio separato, della quale sia depositata copia informatica insieme al ricorso, si considera apposta in calce all'atto non trasforma una procura generica in una procura speciale e non dimostra, da sola, la conoscenza del contenuto del ricorso da parte del conferente.
- L'eccezione alla necessità di una procura specifica per le procure apposte in calce o a margine del ricorso presuppone un contesto documentale unitario dal quale sia immediatamente individuabile la controversia; non si estende automaticamente alla procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; il difetto originario di tale requisito non è sanabile mediante rinnovazione della procura dopo la proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina o gli orientamenti giurisprudenziali offrivano parametri di riferimento, anche se non univoci, e la parte ha scelto l'opzione meno prudente invece di adottare quella maggiormente cautelativa.
- Quando il difensore, pur regolarmente avvisato della camera di consiglio, non vi partecipa, tale assenza può integrare rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, rendendo non necessario l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., salvo che la questione emerga dopo il passaggio in decisione.
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