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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28447/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per i reati indicati (artt. 56, 81, 110, 629 co. 2 c.p.). Lamentava: 1) insufficienza dei gravi indizi a suo carico, sostenendo di avere avuto un ruolo passivo e silente nella videochiamata minacciosa e che gli atti idonei e diretti sarebbero stati posti in essere dal solo coindagato Marino; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione) e presunta applicazione di una presunzione assoluta ex art. 275 co. 3 c.p.p.; 3) ingiustificata esclusione della possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si discostasse dai limiti dell'art. 606 c.p.p., essendo in gran parte diretto alla riconsiderazione del merito e delle valutazioni di fatto del giudice di merito, o aspecifico rispetto alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Ha altresì rilevato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione logica circa i gravi indizi (consegna dell'autovettura e della somma per la contraffazione, partecipazione anche se silente alla videochiamata minacciosa) e circa le esigenze cautelari (personalità del ricorrente, precedente specifico e condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, inidoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto a impedire intimidazioni via telefono). Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sostanziale citata nella qualificazione del reato (tentativo); la Corte non entra nel merito della qualificazione ma riporta la contestazione al ricorrente

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sostanziale sul aumento di pena per il concorso di reati; richiamata nella composizione delle contestazioni penali

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sostanziale sul concorso di persone nel reato; la Corte riconosce che la partecipazione, anche silente, può concorrere a integrare i gravi indizi

  • art. 629 comma 2 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al delitto contestato (sequestro o estorsione in forma aggravata o simile a seconda della fattispecie); richiamata come norma oggetto dell'accusa

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte la interpreta per escludere l'ammissibilità delle doglianze che riformulano valutazioni di merito o siano aspecifiche

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (in particolare pericolo di inquinamento delle prove); la Corte rigetta l'accusa che la motivazione del Tribunale avrebbe applicato una presunzione assoluta e conferma che le esigenze sono fondate su elementi concreti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna al pagamento delle spese e l'automatica sanzione alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il versamento di euro 3.000

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone l'invio agli uffici per gli adempimenti

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rivedere le valutazioni probatorie del giudice di merito
  • Le censure vaghe o aspecifiche che non confrontano punto per punto le argomentazioni del provvedimento impugnato sono dichiarate inammissibili
  • La partecipazione 'silente' a condotte intimidatorie (es. partecipazione a videochiamata minacciosa) può costituire elemento probatorio idoneo a integrare gravi indizi di partecipazione al reato se contestualizzata con altri elementi (consegna del mezzo, denaro, contatti telefonici)
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere fondata sulla personalità dell'indagato, precedenti specifici e condanne pregresse; questi elementi possono giustificare l'esclusione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico
  • Chi propone ricorso infondato o aspecifico rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende

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