Sentenza del 17/01/2018 n. 981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa al diritto annuale camerale per l'anno 2004, oltre sanzioni e interessi, sostenendo che fosse illegittima perché non preceduta dalla notifica dell'atto prodromico di contestazione o di accertamento. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto la sua tesi. La società ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo che la cartella potesse svolgere anche la funzione di atto di contestazione, precetto e intimazione di pagamento e che, trattandosi di omesso pagamento del tributo, fosse possibile procedere direttamente alla sua notifica. La Corte ha rilevato che il motivo non spiegava in modo specifico come le norme indicate fossero state violate e non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata, che riguardava la necessità dell'atto prodromico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la ricorrente aveva indicato nell'intestazione del motivo alcune norme, ma non le aveva effettivamente esaminate nell'illustrazione né aveva prospettato una concreta interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dalla Commissione tributaria regionale. Il richiamo al fatto che la cartella contenesse l'intimazione ad adempiere non era sufficiente a dimostrare che essa potesse sostituire l'atto di contestazione o di accertamento, né a escludere la necessità della sua preventiva notifica. Le spese sono rimaste a carico della ricorrente, senza liquidazione in favore del contribuente non costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17
Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competente all'accertamento del tributo; l'art. 17 disciplina l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo e, in determinati casi, l'iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione.
La sentenza di merito aveva interpretato queste disposizioni nel senso che, salvo i casi specificamente previsti per le sanzioni da omesso o ritardato pagamento, la cartella deve essere preceduta dalla notifica dell'atto di contestazione o di accertamento. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito un'interpretazione alternativa, perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2-bis
La cartella deve contenere l'intimazione ad adempiere, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata.
La previsione dell'intimazione di pagamento riguarda il contenuto e la funzione esecutiva della cartella, ma non dimostra automaticamente che la cartella sostituisca l'atto prodromico di contestazione o accertamento.
D.M. n. 54 del 2005, art. 8
La norma è stata indicata dalla ricorrente, ma il ricorso non ha illustrato in modo specifico la sua concreta violazione né il rapporto con la questione della necessità dell'atto prodromico.
Codice di procedura civile, artt. 360, 480 e 482
L'art. 360 disciplina i motivi del ricorso per cassazione, che devono essere specifici e riferibili alla decisione impugnata. Gli artt. 480 e 482 riguardano il precetto e l'esecuzione forzata, ma la Corte ha ritenuto il loro richiamo non pertinente e comunque insufficiente rispetto alla questione tributaria controversa.
Massime di principio
- La cartella di pagamento, pur contenendo l'intimazione ad adempiere e potendo avere funzione esecutiva, non sostituisce automaticamente l'atto di accertamento o di contestazione che deve precederla quando la legge lo richiede.
- Per le sanzioni tributarie occorre distinguere tra la regola generale della preventiva contestazione e le ipotesi di irrogazione immediata o iscrizione diretta a ruolo espressamente previste dalla legge.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente elencare le norme asseritamente violate: occorre spiegare puntualmente quale passaggio della sentenza le abbia violate e in che modo.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando l'illustrazione non corrisponde alle norme indicate nell'intestazione, non si confronta con la motivazione della sentenza e propone argomentazioni generiche o apodittiche.
- La contestazione della mancata notifica dell'atto prodromico deve essere distinta dalla contestazione della mancata intimazione di pagamento: si tratta di atti e funzioni diverse, collocati in momenti diversi della procedura di riscossione.
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