Cassazione Penale, Sentenza n. 32076/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per estorsione (art. 629 c.p.). Tre motivi: 1) censura della valutazione del compendio probatorio e della motivazione sul punto che Terrasi avrebbe intenzione di restituire spontaneamente due autovetture; si invocano contraddizioni nella deposizione della persona offesa e la tesi che le frasi non sarebbero state minacciose; 2) censura per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) in ragione dei precedenti penali e della presunta lieve gravità delle minacce; 3) contestazione della dosimetria della pena, in particolare della sanzione pecuniaria (euro 1.500), per presunta errata applicazione della forbice edittale e del minimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che il ricorrente chiedesse una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità; ha condiviso la valutazione di merito circa la credibilità della persona offesa, la natura intimidatoria delle condotte (anche implicite e riferite all'intervento di un presunto clan) e la rilevanza dei precedenti ai fini del diniego delle attenuanti. Ha altresì ritenuto congrua la graduazione della pena. Per tale motivo ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Norma applicata per la qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la condotta integrasse estorsione anche per minacce implicite o indirette idonee a coartare la volontà della vittima.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nella censura; la Corte di Cassazione ha però sottolineato i limiti del riesame dei fatti in questa sede.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma citata nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sul procedimento d'appello; la Corte ha ritenuto le censure di fatto non proponibili in Cassazione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti delle censure ammissibili in Cassazione; la Corte ha osservato che il ricorrente richiedeva una rivalutazione probatoria sostanziale non consentita dall'art. 606.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Applicata nella valutazione delle attenuanti generiche: il giudice di merito può scegliere gli elementi più rilevanti tra quelli dell'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti basato sui precedenti e sulla gravità del fatto.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Presidi per la dosimetria della pena: la Corte ha confermato che la graduazione della pena è discrezionale e che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la scelta.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha irrogato euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per riassumere le doglianze come consentito dalle disposizioni transitorie/procedurali.
art. 23, comma 8, decreto‑legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Norma che autorizza la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; il giudizio è stato trattato per iscritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che richiedono una radicale rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- La credibilità della persona offesa e la valutazione delle contraddizioni sono questioni di fatto di competenza dei giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifeste contraddizioni o vizi logico‑giuridici.
- Le minacce idonee a integrare il reato di estorsione possono essere anche implicite, indirette o riferite a terzi (es. prospettazione dell'intervento di un clan), valutate in relazione alle circostanze concrete e alla condizione della vittima.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62‑bis e art. 133 c.p.); può valorizzare anche un unico elemento rilevante per escludere le attenuanti.
- La determinazione della pena rientra nella sfera discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di spiegazioni insufficienti quando la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
- Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato può comportare oltre al rigetto anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria per colpa a favore della Cassa delle ammende.
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