Sentenza n. 45/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25.10.2024, n. 1023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 ottobre 2024, n. 1023, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 25 ottobre 2024, n. 1023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le annualità riconosciute ammontavano complessivamente a 3.500 euro per la prima ricorrente, 1.500 euro per la seconda e 2.000 euro per il terzo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in presenza dei presupposti, di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sugli importi da accreditare.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine inutilmente decorso.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme spettanti ai docenti, dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, unitamente all'assenza di contestazioni sull'obbligo derivante dal giudicato, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine prefissato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, condizionandone l'intervento all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato all'amministrazione e fissando un successivo termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Su richiesta di parte, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute per ciascun giorno di ritardo, decorrendo dal termine assegnato per l'adempimento e cessando con l'esecuzione del giudicato o con l'insediamento del commissario ad acta.
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