Sentenza n. 174/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell’Ordinanza Comunale n. 4 del 10/04/2024 di inizio esecuzione dei lavori per l’installazione di impianto semaforico su S. S. 21 nel concentrico di Demonte, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi inclusi: - Determinazione n. 146 del 03/04/2024 resp. n. 60 determina a contrarre e affidamento diretto; - Determinazione n. 111 del 12/03/2024 resp. n. 35 di affidamento dei lavori di impegno di spesa; - Deliberazione del Consiglio Comunale del 21/12/2023 n. 219 di approvazione del progetto definitivo; - Determinazione n. 447 del 26/10/2023 resp. n. 223 di affidamento della progettazione tecnica e di impegno di spesa; - e di ogni altro provvedimento ad esso presupposto e connesso, non noto ai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di progettazione, approvazione, affidamento e inizio dei lavori per l'installazione di un impianto semaforico sulla S.S. 21 nel centro abitato di Demonte
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di inizio dei lavori e gli ulteriori atti della sequenza procedimentale, deducendo: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e pretermissione dal procedimento; eccesso di potere, difetto e insufficienza di motivazione in relazione alla dichiarazione di immediata esecutività, ritenuta non giustificata da esigenze di celerità; difetto di istruttoria, carenza di indagine e contraddittorietà per mancata valutazione di soluzioni alternative meno impattanti e per i possibili effetti dell'impianto su traffico, polveri sottili e inquinamento acustico. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che la localizzazione dell'impianto fosse conoscibile dal progetto approvato e pubblicato, nonché il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la ricorrente facesse valere problematiche sanitarie riferibili alla figlia maggiorenne. ANAS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato gli atti impugnati né competenza sulla localizzazione dell'impianto o sulla regolazione del traffico nel centro abitato. La ricorrente ha inoltre contestato gli effetti nocivi dell'impianto sulla salute e sull'ambiente acustico, producendo fotografie, una relazione tecnica e una relazione ARPA, mentre la figlia è intervenuta ad adiuvandum nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ANAS, poiché l'ente non aveva adottato gli atti impugnati e, nel tratto ricadente nel centro abitato, non aveva competenza sulla scelta dell'ubicazione della segnaletica luminosa né sulle puntuali modalità di regolazione del traffico; il parere ANAS riguardava soltanto profili tecnici di interferenza con l'infrastruttura, non contestati. È stata respinta l'eccezione di tardività: la ricorrente, pur non essendo titolare di una posizione partecipativa qualificata, era legittimata a impugnare gli atti dal momento in cui l'impianto aveva reso concretamente percepibile la lesione alla sua proprietà, analogamente a quanto avviene per il vicino rispetto a un titolo edilizio altrui. È stata respinta anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, essendo la ricorrente proprietaria dell'immobile interessato in via indiretta. L'intervento della figlia è stato ammesso nei limiti dell'adesione alle ragioni della ricorrente, senza autonoma impugnazione, essendo stato proposto oltre il termine. Il primo motivo è stato respinto: la proprietaria frontista non vantava, a priori, uno specifico diritto di partecipazione, poiché l'intervento riguardava in via generale la regolazione del traffico e la sicurezza urbana e la sua posizione era soltanto indiretta, senza imposizione di vincoli o servitù sulla proprietà. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e comunque infondato: non era individuato con precisione l'atto asseritamente dichiarato immediatamente esecutivo, né il controllo concreto che sarebbe stato omesso o l'interesse leso; inoltre, la successiva determinazione contestata era intervenuta oltre il termine ordinario di esecutività, sicché la sequenza procedimentale non aveva prodotto l'effetto lamentato. Il terzo motivo è stato respinto per genericità e difetto di prova. La ricorrente non aveva fornito dati idonei a dimostrare che l'impianto avesse aggravato concretamente la sua posizione, né aveva comparato tecnicamente la soluzione adottata con alternative realmente idonee a risolvere il problema dell'incrocio dei mezzi pesanti. Le fotografie non dimostravano alcunché; la relazione tecnica individuava soltanto una diversa collocazione ritenuta preferibile dal punto di vista privato, senza confrontarla con le esigenze complessive di gestione del traffico; la relazione ARPA era stata interpretata in modo non corretto e, considerando i dati sui flussi di mezzi pesanti e sui livelli acustici, non dimostrava un peggioramento imputabile al semaforo. Il Comune disponeva di ampia discrezionalità nella regolazione del traffico, sindacabile soltanto in presenza di seria irrazionalità o incongruità, non ravvisata nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune, liquidate in € 3.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti di ANAS e dell'interveniente.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
La posizione indiretta del proprietario frontista rispetto a un intervento generale di regolazione del traffico non comporta, in assenza di vincoli o servitù specifici sulla proprietà, un obbligo di comunicazione di avvio o di partecipazione procedimentale.
art. 134 TUEL
La censura relativa all'immediata esecutività deve indicare l'atto interessato, il controllo concretamente omesso e l'interesse leso; nel caso esaminato, la successiva scansione temporale degli atti non aveva prodotto effetti diversi da quelli derivanti dall'ordinario regime di esecutività.
artt. 22 e 25 d.lgs. 285/1992
Il nulla osta del proprietario della strada riguarda le infrastrutture suscettibili di interferire con la strada, ma non attribuisce ad ANAS la competenza sulle scelte comunali di ubicazione della segnaletica e di regolazione del traffico nel centro abitato.
Massime di principio
- Il proprietario frontista di una strada pubblica, inciso soltanto indirettamente da un intervento generale di regolazione della viabilità e non destinatario di vincoli o servitù sulla propria proprietà, non è titolare a priori di una specifica posizione partecipativa nel relativo procedimento amministrativo.
- La posizione indiretta del proprietario frontista non esclude la legittimazione a impugnare l'intervento quando la lesione concreta divenga percepibile; in tal caso il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza della lesività effettiva, non necessariamente dalla pubblicazione dell'atto generale o programmatorio.
- Le scelte amministrative di regolazione del traffico urbano appartengono a un'ampia discrezionalità e possono essere sindacate dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, incongruità o carenza di ponderazione degli interessi rilevanti; il privato non può pretendere la scelta della soluzione più conveniente per la propria posizione individuale.
- Chi contesta gli effetti nocivi di un'opera pubblica deve fornire elementi tecnici specifici e comparativi idonei a dimostrare sia il concreto aggravamento della propria posizione sia l'inadeguatezza o irrazionalità della soluzione adottata rispetto alle alternative prospettate.
- La legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha adottato gli atti impugnati o che esercita la competenza sostanziale sulla decisione contestata; l'ente chiamato a esprimere un parere tecnico limitato alle interferenze con un'infrastruttura non è legittimato passivamente rispetto alle scelte localizzative e gestionali rimesse ad altra amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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