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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A523 n. 28319 del 28/07/2020

TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI

AGCMA523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento A523 avviato nei confronti di TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA, successivamente esteso ad alcune società del gruppo e a Friends & Partners S.p.A. L’istruttoria concerne presunte condotte escludenti nei servizi di biglietteria per eventi live di musica leggera, tra cui il diniego sistematico di deroghe alle esclusive, la contrattualizzazione di circuiti periferici, l’imposizione di esclusive tramite promoter nazionali e condotte di ritorsione o boicottaggio nei confronti di ZED. L’AGCM proroga il termine di conclusione del procedimento al 22 dicembre 2020 per garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa; non accerta né esclude l’infrazione e non irroga sanzioni.

Proroga del procedimento A523 nei confronti di TicketOne, CTS Eventim e società collegate, relativo a presunte condotte escludenti nella vendita di biglietti; nessuna decisione di merito nel provvedimento.

Proroga del procedimento A523 su TicketOne e CTS Eventim

Il provvedimento n. 28319 riguarda esclusivamente la proroga del termine di conclusione del procedimento A523, avviato nei confronti di TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA per verificare possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE. L’Autorità non definisce il merito delle contestazioni e non adotta una decisione finale sull’esistenza dell’infrazione.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria è stata avviata il 20 settembre 2018 ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di TicketOne, indicata come leader in Italia nei servizi di biglietteria, e della sua controllante CTS Eventim, società tedesca attiva in diversi Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di venue e nei servizi di ticketing.

Il procedimento è stato successivamente esteso, sul piano soggettivo, a Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., società controllate da CTS Eventim. In seguito sono state considerate anche le operazioni di acquisizione di promoter nazionali da parte di CTS Eventim, tra cui Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A. — subentrata sostanzialmente nell’attività di F&P Group, posta in liquidazione — Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., quest’ultima indirettamente attraverso Friends & Partners. Il procedimento è stato quindi esteso anche a Friends & Partners S.p.A.

Mercato e condotte oggetto di esame

Dal contenuto del provvedimento emerge che l’istruttoria riguarda i servizi di distribuzione e vendita di biglietti per eventi live di musica leggera, con riferimento ai rapporti tra piattaforme di ticketing, promoter nazionali e locali e circuiti periferici di vendita.

Le condotte oggetto di approfondimento comprendevano:

  • il rafforzamento, anche nel 2018, della prassi di diniego sistematico della concessione di deroghe alle clausole di esclusiva, con l’obiettivo prospettato di impedire che i biglietti fossero distribuiti su piattaforme diverse da TicketOne;
  • la contrattualizzazione con finalità escludente dei circuiti periferici di vendita;
  • l’imposizione di esclusive ai promoter locali per il tramite dei promoter nazionali;
  • diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, ritenute potenzialmente idonee a ostacolare anche l’attività di Ticketmaster Italia S.r.l.;
  • le operazioni di acquisizione di promoter nazionali da parte di CTS Eventim, considerate nell’ambito dell’analisi complessiva delle dinamiche di esclusione.

Qualificazione giuridica

L’istruttoria è stata avviata per accertare possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE, relativo all’abuso di posizione dominante. Il provvedimento non richiama un accertamento conclusivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/1990 e non qualifica definitivamente le condotte come abuso. Non viene inoltre formulata alcuna contestazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 2 della legge n. 287/1990.

Procedimento cautelare

Con delibera del 23 gennaio 2019 l’AGCM ha avviato un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990. Con delibera del 7 marzo 2019 ha tuttavia deciso di non adottare le misure cautelari richieste o valutate nel corso del procedimento.

Sviluppi procedurali

Nel dicembre 2019 l’Autorità ha avviato due ulteriori procedimenti ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990 nei confronti di Friends & Partners S.p.A. e Vivo Concerti S.r.l. Il termine di conclusione era stato prorogato al 30 ottobre 2020 con delibera del marzo 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della necessità di assicurare alle parti un adeguato esercizio dei diritti di difesa e il pieno contraddittorio.

Il 15 luglio 2020 TicketOne e CTS Eventim hanno presentato istanze di proroga del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori. Esaminati gli atti del procedimento e ritenuta necessaria un’ulteriore proroga per garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa, l’AGCM ha fissato al 22 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione.

Esito e assenza di decisione di merito

Il provvedimento non accerta l’esistenza di una posizione dominante, non stabilisce la responsabilità delle società coinvolte e non conclude per la violazione dell’articolo 102 TFUE. Non sono disposti impegni, rimedi comportamentali o strutturali, sanzioni pecuniarie né ulteriori misure cautelari. L’unico effetto dispositivo consiste nella proroga del termine finale del procedimento al 22 dicembre 2020.

Punti principali

Procedimento e parti

L’istruttoria, avviata nel 2018 ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per accertare possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE, coinvolge TicketOne S.p.A., leader italiano nei servizi di biglietteria, CTS Eventim AG & Co. KGaA, società controllante tedesca, e ulteriori società del gruppo attive nella produzione e organizzazione di eventi e nella gestione della biglietteria.

Condotte oggetto di approfondimento

L’estensione dell’istruttoria ha riguardato il rafforzamento del diniego sistematico di deroghe alle clausole di esclusiva, la contrattualizzazione escludente dei circuiti periferici di vendita, l’imposizione di esclusive ai promoter locali per il tramite di promoter nazionali e azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, potenzialmente idonee a ostacolare anche Ticketmaster Italia.

Procedimento cautelare

Nel gennaio 2019 l’AGCM ha avviato un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990. Con successivo provvedimento del 7 marzo 2019 ha deciso di non adottare misure cautelari.

Proroga del termine

Considerata la necessità di assicurare alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa, anche in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’AGCM ha prorogato il termine di conclusione del procedimento al 22 dicembre 2020.

Esito del provvedimento

Il provvedimento ha natura esclusivamente procedurale: non contiene un accertamento definitivo di abuso di posizione dominante, non dispone impegni o misure correttive e non applica sanzioni.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfuemercato della biglietteriaclausole di esclusivamisure cautelari

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