Sentenza n. 12238/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 4 giugno 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’ordine di provvedere entro il termine stabilito dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto che era decorso il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha quindi ordinato al Ministero di esaminare la specifica posizione del ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esercizio del potere amministrativo, il Ministero dovrà valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, accertare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, tenendo conto anche delle qualifiche e dell’esperienza professionale maturate nello Stato di origine e nello Stato richiesto. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine principale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, una volta presentata la documentazione completa, costituisce il parametro per accertare la sussistenza del silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
opportune e proporzionate misure compensative
L’autorità competente, nel valutare l’equipollenza della formazione conseguita in altro Stato membro, può disporre misure compensative adeguate e proporzionate quando risultino necessarie.
direttiva 2005/36/CE
tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite
La valutazione del titolo estero deve considerare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello, qualità della formazione e qualifiche o esperienze professionali maturate negli Stati interessati.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il decorso del termine legale previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea integra il silenzio-inadempimento e legittima l’ordine giudiziale di provvedere.
- Quando la documentazione dell’interessato è completa, il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale deve essere concluso entro quattro mesi ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016.
- Nel valutare una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione nonché le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato d’origine e nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento.
- L’autorità competente deve verificare l’equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove necessario, può imporre soltanto misure compensative opportune e proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine specifico per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta, con un ulteriore termine, per il caso di persistente inerzia.
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