Sentenza del 16/11/2017 n. 2415 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento - Sospensione dei termini feriali - Procedura di accertamento con adesione - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata respinta. La procedura di accertamento con adesione ha natura amministrativa e non giurisdizionale; pertanto, la sospensione feriale dei termini non si applica ai termini necessari per il suo espletamento. La sospensione feriale riguarda infatti i termini dei procedimenti giurisdizionali e non quelli relativi a procedimenti amministrativi o non contenziosi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che ai termini previsti per lo svolgimento della procedura di accertamento con adesione dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini, prevista per il periodo di pausa estiva. La questione riguardava la natura della procedura e, in particolare, se essa potesse essere considerata assimilabile a un procedimento giurisdizionale.
Norme richiamate
Normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali
La sospensione feriale opera per i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, ma non si estende automaticamente ai termini dei procedimenti amministrativi.
Disciplina dell'accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è qualificato come procedimento amministrativo e, proprio per tale natura, i relativi termini non beneficiano della sospensione feriale.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini si applica, in linea generale, ai termini processuali davanti a un giudice e non ai termini propri di procedimenti amministrativi o stragiudiziali.
- Per stabilire se un termine è sospeso nel periodo feriale occorre verificare la natura del procedimento: la denominazione o il collegamento con una possibile causa giudiziaria non sono sufficienti.
- I termini della procedura di accertamento con adesione devono essere calcolati senza considerare la sospensione feriale, salvo una specifica disposizione normativa contraria.
- La partecipazione a una fase amministrativa di definizione o confronto con l'Amministrazione non equivale, sotto il profilo dei termini, alla pendenza di un giudizio.
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