Cassazione Penale, Sentenza n. 18018/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver chiesto in appello il riconoscimento dei "benefici di legge" (intesi come richiesta congiunta di sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna) e per il fatto che la Corte d'appello, pur irrogando una pena inferiore a due anni e concedendo la sospensione condizionale, non aveva statuìto né motivato in ordine alla richiesta della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto limitatamente al punto relativo alla non menzione: ha annullato la sentenza impugnata nella parte riguardante la non menzione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame di quella specifica questione. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. La Cassazione ha rilevato che la decisione d'appello ha omesso di motivare il diniego (o il mancato esame) del beneficio richiesto, violando l'obbligo di motivazione in tema di esercizio del potere discrezionale sui benefici.
Norme richiamate
art. 81 cod.pen.
Richiamata nella sentenza di primo grado come norma relativa al reato contestato (concernente il concorso o la disciplina del reato oggetto del procedimento), usata per individuare l'imputazione sostanziale.
art. 37 I 689/1981
Norma richiamata quale fonte del reato contestato nell'atto di primo grado (la sentenza fa riferimento all'articolo che integra la fattispecie di reato concreta).
art. 163 cod.pen.
Nella motivazione della Cassazione è richiamato come uno dei "benefici di legge" rilevanti: va letto, nel contesto, come norma collegata ai benefici che possono incidere sulla menzione della condanna nel casellario (la sentenza utilizza l'articolato come riferimento ai benefici dispensabili dal giudice).
art. 175 cod.pen.
Richiamato insieme all'art.163 come norma collegata ai benefici concedibili (ad es. la sospensione condizionale e correlati effetti sul casellario), ossia norma contestuale alla valutazione dei benefici concessi o negati dal giudice di merito.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Consente lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori delle parti in determinati casi (modalità processuali adottate nella trattazione del ricorso).
art. 624 cod.proc.pen.
Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale quando la Cassazione annulla limitatamente a questioni diverse dalla responsabilità: la Corte ha quindi dichiarato l'irrevocabilità della condanna quanto al giudizio di colpevolezza.
Giurisprudenza citata (Sez.3, n. 48376 del 13/07/2018 e Sez.3, n. 56100 del 09/11/2018)
Richiama precedenti decisionali che stabiliscono l'obbligo del giudice di merito di motivare la decisione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione e il principio secondo cui la Cassazione può disporre direttamente il beneficio solo se gli elementi fattuali pacifici nei giudizi di merito lo consentono.
Massime di principio
- La formula difensiva "richiesta dei benefici di legge" va intesa come domanda congiunta, almeno, di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel casellario: il giudice deve espressamente decidere e motivare su ciascuno di questi profili.
- L'omissione di una decisione o di motivazione su una richiesta specificamente dedotta in gravame (es. non menzione) costituisce vizio che può comportare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
- La Corte di Cassazione può, in casi eccezionali e solo se gli elementi fattuali nei giudizi di merito lo consentono, disporre direttamente il beneficio richiesto; in assenza di tali elementi deve rinviare la questione al giudice di merito.
- La declaratoria di irrevocabilità ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. preserva l'affermazione della responsabilità penale quando l'annullamento riguarda solo profili relativi al trattamento sanzionatorio o ai benefici.
- Se in sede di appello la pena è ridotta al di sotto della soglia che rende astrattamente concedibili certi benefici (es. sotto i due anni), il loro mancato riconoscimento richiede motivazione specifica: il solo accoglimento parziale dell'appello senza motivo espresso sul restante beneficio è censurabile in cassazione.
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