Sentenza n. 414/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica prot. n.-OMISSIS- del 6.10.2022, conosciuta con la trasmissione con nota prot. n.-OMISSIS-, relativa al progetto per la delocalizzazione del volume edilizio del fabbricato della sig.ra-OMISSIS-in località -OMISSIS- del Comune di Lipari individuato al -OMISSIS- in area libera adiacente foglio -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di delocalizzazione del volume edilizio di un fabbricato in area libera adiacente nel Comune di Lipari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in via generale, la mancanza e il travisamento dei presupposti di fatto, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Hanno inoltre censurato l’autorizzazione paesaggistica per violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge regionale siciliana n. 16/2016 e del regolamento comunale sulla cessione di cubatura, errore e travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che l’area di delocalizzazione sarebbe interessata da vincolo idrogeologico e da elevato rischio geomorfologico, ricadrebbe integralmente nel piano territoriale paesistico con violazione delle relative prescrizioni e sarebbe incompatibile con il regolamento comunale. Hanno inoltre lamentato che il fabbricato progettato, destinato a essere realizzato in aderenza ad altri edifici, sarebbe estraneo all’architettura eoliana della zona, in particolare al modello “Ginostrese”. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse per carenza di vicinitas, nonché l’inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione per la natura endoprocedimentale dell’autorizzazione paesaggistica. Il Collegio ha esaminato e accolto il profilo del difetto di interesse a ricorrere, senza pronunciarsi nel merito delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Ha respinto l’eccezione secondo cui l’autorizzazione paesaggistica sarebbe un atto meramente endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile: ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, essa è un provvedimento autonomo, ancorché presupposto rispetto al permesso di costruire, e può essere impugnata per far valere interessi connessi alla tutela paesaggistica. Ha tuttavia distinto la legittimazione, collegata alla vicinitas, dall’interesse a ricorrere, che richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio concreto, diretto e attuale derivante dall’atto impugnato. Nel caso concreto, le doglianze relative al rischio idrogeologico e alle violazioni edilizie e urbanistiche non erano riferibili all’autorizzazione paesaggistica. L’unico profilo paesaggistico prospettato riguardava la possibile estraneità architettonica del nuovo fabbricato rispetto alla tradizione “Ginostrese”, ma tale deduzione non descriveva una lesione concreta e specifica della sfera giuridica dei ricorrenti e si risolveva nella pretesa di assicurare la generale legittimità dell’azione amministrativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio
L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e autonomamente impugnabile, sebbene presupposto rispetto al titolo edilizio; la sua impugnazione è ammissibile per la tutela di interessi connessi alla protezione paesaggistica.
art. 22 l.r. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16
La norma è stata invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell’intervento di delocalizzazione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti private.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità delle parti private.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 è un provvedimento autonomo, ancorché presupposto rispetto al permesso di costruire, e può essere autonomamente impugnata per far valere interessi connessi alla tutela paesaggistica.
- La legittimazione a impugnare un’autorizzazione paesaggistica, collegata anche alla vicinitas, non coincide con l’interesse a ricorrere: quest’ultimo richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio concreto, diretto e attuale prodotto dall’atto sulla sfera giuridica del ricorrente.
- Nell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica prodromica al titolo edilizio, non è sufficiente allegare un generico pregiudizio derivante dall’edificazione o dalla futura realizzazione dell’opera; devono essere dedotte lesioni riferibili agli interessi paesaggistici oggetto della valutazione dell’autorità di tutela.
- Le doglianze relative a profili idrogeologici, edilizi o urbanistici non dimostrano, da sole, l’interesse a impugnare un’autorizzazione paesaggistica, quando tali profili non incidono sul contenuto e sull’oggetto del provvedimento impugnato.
- La mera aspirazione alla conservazione dell’armonia architettonica o alla generale legittimità dell’azione amministrativa non integra un interesse concreto e attuale a ricorrere se non è accompagnata dalla puntuale indicazione di una lesione della situazione giuridica del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →