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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09771/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati)

La controversia

Alcuni avvocati hanno impugnato davanti al CNF la delibera di proclamazione degli eletti per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno per il quadriennio 2023/2026, nonché la precedente delibera di ammissione della candidatura di un altro avvocato, sostenendo che quest'ultimo fosse incandidabile o ineleggibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 113/2017. Il candidato eletto era già stato consigliere per il quadriennio 2015/2018 ed era rimasto in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nel 2019; non avendo partecipato alla consiliatura 2019/2022, si era ricandidato nel 2023. I ricorrenti sostenevano che, poiché il precedente mandato era durato più di quattro anni per effetto di proroghe e rinvii elettorali, avrebbe dovuto decorrere un periodo di "fermo" pari alla durata effettiva di quel mandato prima di potersi ricandidare; siccome tale periodo non era ancora trascorso, la candidatura sarebbe stata illegittima. Con il primo motivo deducevano violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017 e dei criteri ermeneutici dell'art. 12 disp. prel. c.c., lamentando che il CNF avesse ridotto il divieto di ricandidatura a un mero salto di una tornata elettorale. Con il secondo motivo deducevano omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 3, comma 3, terzo periodo, nonché degli artt. 8 e 9 della L. n. 113/2017, per non aver considerato che il rinvio delle elezioni aveva allungato la durata della consiliatura intermedia e quindi del periodo rilevante ai fini del divieto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la nozione di mandato, ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo e della successiva ricandidatura, debba essere intesa in senso oggettivo, con riferimento alla durata effettiva della consiliatura. Ha quindi cassato la sentenza del CNF e rinviato la causa al Consiglio Nazionale Forense per nuovo esame. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha chiarito che non basta il semplice "fermo" tra due consultazioni, ma occorre che sia decorso un periodo di tempo pari alla durata del precedente mandato, calcolata oggettivamente. Nella specie, poiché la consiliatura intermedia saltata dal candidato aveva avuto una durata inferiore al quadriennio e il precedente mandato era durato di fatto più a lungo per effetto delle proroghe, la ricandidatura era avvenuta senza il rispetto del termine richiesto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. n. 113/2017

    "la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato"

    La disposizione va letta nel senso che il divieto di terzo mandato consecutivo e il successivo divieto di ricandidatura operano secondo una nozione oggettiva di mandato, riferita alla durata effettiva della consiliatura; è necessario che sia trascorso un intervallo di tempo pari alla durata del mandato precedente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione della norma, ma la Corte non sviluppa una autonoma lettura distinta rispetto al principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto con il primo motivo per violazione di legge e falsa interpretazione della norma sulla ricandidatura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il vizio dedotto con il secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 8 L. n. 113/2017

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al rinvio delle elezioni e agli effetti sulla durata della consiliatura.

  • art. 9 L. n. 113/2017

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al rinvio delle elezioni e agli effetti sulla durata della consiliatura.

  • art. 28 L. n. 247/2012

    È richiamato nel principio delle Sezioni Unite come norma che fissa la durata legale del mandato in quattro anni.

  • art. 33 L. n. 247/2012

    È richiamato nel principio delle Sezioni Unite come norma che contempla le ipotesi di scioglimento anticipato della consiliatura.

Massime di principio

  • Ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo negli organi forensi, il "mandato" deve essere considerato in senso oggettivo, cioè in base alla durata legale o effettiva della consiliatura, e non in base a vicende soggettive del singolo componente.
  • La regola sulla ricandidatura successiva a un periodo di interruzione richiede non solo che il candidato non abbia partecipato alla tornata immediatamente successiva, ma anche che sia decorso un numero di anni pari alla durata del mandato precedentemente svolto, calcolata oggettivamente.
  • Le proroghe o gli spostamenti della tornata elettorale che incidono sulla durata effettiva della consiliatura rilevano nel calcolo del periodo di preclusione alla ricandidatura, quando determinano una diversa durata oggettiva del mandato precedente.
  • Il mero passaggio di una consiliatura elettorale non è sufficiente a superare il divieto se non è decorso l'intervallo temporale richiesto dalla legge per assicurare il ricambio dell'organo ed evitare la cristallizzazione della rappresentanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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