Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2008, l'Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente un reddito superiore a quello dichiarato e recuperato maggiore Irpef, addizionali, interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo legittimo l'atto e insufficiente la prova fornita dalla contribuente circa la compatibilità tra reddito dichiarato e spese sostenute, nonché circa l'esistenza di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: contestazione della sottoscrizione dell'avviso e della delega del funzionario; omessa indicazione nell'atto degli estremi della delega; applicabilità del nuovo redditometro introdotto dal d.l. n. 78/2010 e omessa pronuncia sul punto; omessa o errata valutazione delle prove offerte; omessa pronuncia sulla dedotta decadenza dal potere impositivo per mancata possibilità di documentare anni precedenti; inutilizzabilità della dichiarazione resa dai germani sui prelievi da conto cointestato; erronea valutazione del tema della colf non utilizzata nei mesi estivi; mancato rilievo che alcuni beni e relativi costi erano in realtà riferibili al marito e non alla contribuente. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, con definizione della lite e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, perfezionata con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo richiamante espressamente il giudizio di cassazione e avente a oggetto l'atto impositivo originariamente impugnato, con previsione della sola riduzione delle sanzioni e della compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese giudiziali, richiamando il principio secondo cui, dopo la modifica normativa, ai fini del perfezionamento dell'accordo conciliativo non sono più richiesti il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia per le rate successive.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; nel caso è il fondamento dell'avviso impugnato e delle doglianze sulla prova della capacità contributiva e sulla versione applicabile del redditometro.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario delegato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
invocato con riferimento al potere di delega del funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle censure difensive della contribuente in tema di difesa e decadenza dal potere impositivo.
art. 28 Cost.
richiamato nel primo motivo, insieme agli altri parametri costituzionali, contro la legittimità della sottoscrizione dell'avviso.
art. 97 Cost.
richiamato nei motivi relativi alla delega del funzionario e alla pretesa illegittimità dell'atto.
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato come parametro di correttezza e tutela del contribuente in relazione alla sottoscrizione dell'atto e agli obblighi dell'Ufficio.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato insieme all'art. 38 per sostenere la dedotta decadenza del potere impositivo.
d.l. n. 78/2010
richiamato per la tesi dell'applicabilità del nuovo sistema redditometrico introdotto dalla riforma del 2010.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di legittimità dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali.
art. 48 d.lgs. n. 546/1992
disciplina la conciliazione giudiziale nel processo tributario; la Corte ne applica la disciplina per dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 9 d.lgs. n. 156/2015
richiamato per affermare che, dopo la modifica normativa, la conciliazione si perfeziona con la sola sottoscrizione dell'accordo, senza necessità di pagamento della prima rata o garanzia.
Cass. 03/05/2025, n. 11598
precedente richiamato a supporto dell'affermazione sulla perfezione della conciliazione giudiziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sottoscrizione dell'accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, quando l'accordo indichi le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento e richiami espressamente la controversia pendente, perfeziona la conciliazione e determina la cessazione della materia del contendere.
- A seguito della modifica dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 operata dal d.lgs. n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini del perfezionamento dell'accordo conciliativo, il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia per le rate successive.
- Quando interviene una conciliazione totale della lite nel corso del giudizio di cassazione, la Corte deve limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere e a regolare le spese secondo quanto pattuito o ritenuto equo.
- Le questioni di merito sul redditometro, sulla prova della capacità contributiva e sulla legittimità della delega di firma dell'avviso restano assorbite se le parti definiscono la controversia con accordo conciliativo valido ed efficace.
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