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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, datato 21.12.2020 e notificato il successivo 18.1.2021 del Questore della Provincia di Torino, con il quale è stato inflitto il richiamo orale all'esito del Procedimento disciplinare a carico del Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 23.5.1964, matricola 288778, in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202100241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Torino che ha inflitto il richiamo orale all'esito di un procedimento disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il richiamo orale irrogato per avere, durante una pausa dal servizio e in uniforme, raggiunto un luogo nel quale era in corso una manifestazione pubblica con partecipazione di sigle sindacali della Polizia di Stato e essersi intrattenuto con alcuni colleghi partecipanti. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 13 e 14 d.P.R. 737/1981, dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 15 c.p. e dell'art. 81 l. 121/1981, nonché eccesso di potere per sviamento, incongruità, sproporzione, difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. In particolare, ha sostenuto che il richiamo orale, essendo contenuto in un atto scritto, si sarebbe trasformato in una diversa sanzione; che l'Amministrazione avrebbe modificato il fatto contestato, passando dalla partecipazione alla manifestazione al mero intrattenimento con colleghi presenti; che le risultanze istruttorie non avrebbero provato adeguatamente la condotta; e che la sanzione sarebbe sproporzionata. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che il dipendente, pur non partecipando necessariamente in posizione centrale, si era esposto in uniforme a potenziali equivoci o strumentalizzazioni, con negligenza incompatibile con i doveri della qualifica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il richiamo orale. Ha rilevato che l'Amministrazione, all'esito delle difese dell'interessato e dell'istruttoria, aveva ridimensionato l'originaria contestazione — inizialmente riferita alla partecipazione in uniforme a una manifestazione e potenzialmente sanzionabile con la deplorazione — qualificando la condotta come intrattenimento in uniforme con colleghi partecipanti a una manifestazione, tale da esporre a possibili equivoci o strumentalizzazioni, e applicando una sanzione più mite. Non è stata violata la difesa: il fatto storico essenziale, ossia la presenza del dipendente in uniforme nel contesto della manifestazione, era rimasto invariato e l'Amministrazione era vincolata alla corrispondenza tra fatti contestati e fatti posti a base della sanzione, non alla conservazione della qualificazione giuridico-disciplinare né della sanzione originariamente prospettata. È stata respinta anche la censura relativa alla forma scritta del richiamo orale, poiché la verbalizzazione o formalizzazione scritta dell'esito del procedimento non muta la natura della sanzione, che resta il richiamo orale previsto per condotte di lieve negligenza. Quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice ha ritenuto non sussistenti travisamenti macroscopici, difetti istruttori o illogicità manifeste. La valutazione della gravità disciplinare, della qualificazione della condotta e della proporzionalità della sanzione rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 81 l. 121/1981

    astenersi dal partecipare in uniforme a qualsiasi tipo di manifestazione pubblica

    La presenza in uniforme a una manifestazione pubblica, anche quando non integri una partecipazione piena, può assumere rilevanza disciplinare in relazione ai doveri di diligenza e prudenza propri dell'appartenente alla Polizia di Stato.

  • art. 3 d.P.R. 737/1981

    Il richiamo orale costituisce una sanzione disciplinare autonoma per condotte di lieve negligenza; la sua formalizzazione in un atto scritto conclusivo del procedimento non ne modifica la natura.

  • art. 1 d.P.R. 737/1981

    È richiamato nel quadro della disciplina delle sanzioni e della responsabilità disciplinare del personale della Polizia di Stato.

  • art. 2 d.P.R. 737/1981

    È richiamato in relazione alla qualificazione disciplinare della condotta e alla scelta della sanzione.

  • art. 13 d.P.R. 737/1981

    È richiamato tra le norme disciplinari dedotte dal ricorrente.

  • art. 14 d.P.R. 737/1981

    È richiamato tra le norme disciplinari dedotte dal ricorrente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione dell'atto, anche alla luce della ricostruzione dei fatti e della derubricazione della contestazione.

  • art. 24 Cost.

    Il giudice ha escluso la lesione del diritto di difesa, poiché il fatto storico posto a fondamento della sanzione era sostanzialmente coincidente con quello contestato e l'interessato aveva partecipato al procedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dell'illecito disciplinare, della sua qualificazione e della graduazione della sanzione appartiene alla discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarla solo in presenza di travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, ovvero evidente e abnorme sproporzione tra fatto e sanzione.
  • Nel procedimento disciplinare, l'Amministrazione deve rispettare la corrispondenza tra i fatti contestati e quelli posti a fondamento della sanzione, ma non è vincolata alla qualificazione giuridico-disciplinare originaria del fatto né alla sanzione inizialmente prospettata, purché l'interessato abbia potuto difendersi sul nucleo storico della condotta.
  • La formalizzazione scritta di un richiamo orale adottato all'esito di un procedimento disciplinare non ne altera la natura giuridica e non lo trasforma in una diversa sanzione, quando l'atto documenti l'esito e le ragioni della decisione.
  • La presenza in uniforme di un appartenente alla Polizia di Stato in prossimità o nel contesto di una manifestazione cui partecipino colleghi, anche se non è provata una partecipazione centrale o attiva, può integrare una condotta negligente disciplinarmente rilevante quando esponga a equivoci o strumentalizzazioni e contrasti con i doveri di diligenza e prudenza.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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