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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30546/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 16/10/2023. Chirumbolo contestava: (i) l'erronea qualificazione e applicazione dell'art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e difetti di motivazione ex art. 192 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata sul mero possesso delle auto alterate e non su prove della manipolazione o di un concorso con gli autori materiali; (ii) l'erronea applicazione della recidiva ex art. 99 c.p.; (iii) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.); (iv) in subordine, la concessione dell'attenuante di cui al 4° comma dell'art. 648-bis per l'assenza di prova dell'aggravazione del furto. Federico contestava: (i) l'erronea applicazione dell'art. 648-bis e carenza di motivazione, sostenendo che la sua condotta dimostrata fosse solo l'intestazione dell'auto (al più favoreggiamento reale) e non la detenzione/possesso materiale necessario per la ricettazione/riciclaggio; (ii) il diniego delle attenuanti generiche nonostante assoluzione parziale, esclusione della recidiva e distanza temporale dai precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Chirumbolo la Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che la manomissione di elementi identificativi (targa, telaio) integra il reato di riciclaggio e che, nel caso concreto, la Corte d'appello ha motivato la ricostruzione sulla base di elementi pluralmente valutati (consegna delle auto alla concessionaria, contegno e spiegazioni vaghe dell'imputato, identicità delle modalità di alterazione su due veicoli, possesso di targhe austriache coerenti con l'attività di importazione dell'imputato, breve intervallo temporale tra furto e detenzione) che legittimano l'affermazione del concorso morale nella manipolazione e la qualificazione come riciclaggio. Ha altresì ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'applicazione della recidiva reiterata in relazione ai precedenti e alla prosecuzione del disegno criminoso; ha confermato il diniego delle attenuanti generiche come giudizio di merito non sindacabile in cassazione; ha respinto la richiesta dell'attenuante speciale per difetto di prova, ricordando l'onere della prova a carico dell'imputato. Per Federico la Cassazione ha ritenuto provato in fatto, non contraddetto dalla motivazione, l'acquisto e la reimmatricolazione consapevole dell'auto di provenienza furtiva e la successiva affidamento a Chirumbolo per la vendita: tale atteggiamento integra la ricettazione (non è necessario il contatto fisico con il bene). Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento; nella sentenza è altresì rilevata la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (il testo fornito è troncato rispetto all'indicazione completa delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La manipolazione o la sostituzione di elementi identificativi del veicolo (targa, numero di telaio) è condotta univocamente diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e integra il reato di riciclaggio; peroè necessaria prova che colleghi la condotta di alterazione al soggetto, anche mediante concorso morale o atti idonei a favorire la collocazione sul mercato del bene alterato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di motivazione delle decisioni: le censure sulla carenza o illogicità della motivazione sono valutate con riferimento al complesso degli elementi di fatto utilizzati dal giudice di merito; la Corte di cassazione verifica la congruità e la non manifestà illogicità della motivazione.

  • art. 99 cod. pen.

    L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché la nuova condotta riveli una maggiore capacità a delinquere e costituisca prosecuzione significativa di un processo criminoso pregresso; tale valutazione è di merito e sindacabile in cassazione soltanto per vizi manifesti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti speciali: il riconoscimento o il diniego è, di regola, frutto di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito può scegliere gli elementi ritenuti decisivi e motivare di conseguenza; non è obbligato a valorizzare la scelta del rito abbreviato come motivo per concedere le attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento ai ricorrenti quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La mera detenzione di un bene con elementi identificativi manomessi non è automaticamente sufficiente per la condanna per riciclaggio: bisogna valutare elementi che colleghino il detentore alla manipolazione (concorso, aiuto a collocare il bene, breve tempo dal furto, modalità comuni di alterazione, possesso di targhe coerenti con il circuito di provenienza).
  • La manipolazione di targa o numero di telaio integra il reato di riciclaggio quando è diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; il giudice può ritenere concorso morale anche in assenza di prova di esecuzione materiale se sussistono indici colleganti.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che illustri perché la nuova condotta dimostri una persistente inclinazione a delinquere; tale valutazione è discrezionale e in genere non rivedibile in Cassazione salvo vizi manifesti.
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito: il giudice può motivare indicando anche un solo elemento prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p.; la scelta del rito abbreviato non obbliga il giudice a riconoscere ulteriori attenuanti generiche.
  • Chi invoca un'attenuante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della stessa; in mancanza, il giudice può legittimamente escluderla per assenza di prova.
  • La qualificazione del reato può variare in funzione degli accertamenti di fatto (es. da riciclaggio a ricettazione o a favoreggiamento), purché la modifica non trasformi essenzialmente il fatto originariamente contestato e sia adeguatamente motivata.

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