Cassazione Penale, Sentenza n. 30546/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 16/10/2023. Chirumbolo contestava: (i) l'erronea qualificazione e applicazione dell'art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e difetti di motivazione ex art. 192 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata sul mero possesso delle auto alterate e non su prove della manipolazione o di un concorso con gli autori materiali; (ii) l'erronea applicazione della recidiva ex art. 99 c.p.; (iii) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.); (iv) in subordine, la concessione dell'attenuante di cui al 4° comma dell'art. 648-bis per l'assenza di prova dell'aggravazione del furto. Federico contestava: (i) l'erronea applicazione dell'art. 648-bis e carenza di motivazione, sostenendo che la sua condotta dimostrata fosse solo l'intestazione dell'auto (al più favoreggiamento reale) e non la detenzione/possesso materiale necessario per la ricettazione/riciclaggio; (ii) il diniego delle attenuanti generiche nonostante assoluzione parziale, esclusione della recidiva e distanza temporale dai precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Chirumbolo la Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che la manomissione di elementi identificativi (targa, telaio) integra il reato di riciclaggio e che, nel caso concreto, la Corte d'appello ha motivato la ricostruzione sulla base di elementi pluralmente valutati (consegna delle auto alla concessionaria, contegno e spiegazioni vaghe dell'imputato, identicità delle modalità di alterazione su due veicoli, possesso di targhe austriache coerenti con l'attività di importazione dell'imputato, breve intervallo temporale tra furto e detenzione) che legittimano l'affermazione del concorso morale nella manipolazione e la qualificazione come riciclaggio. Ha altresì ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'applicazione della recidiva reiterata in relazione ai precedenti e alla prosecuzione del disegno criminoso; ha confermato il diniego delle attenuanti generiche come giudizio di merito non sindacabile in cassazione; ha respinto la richiesta dell'attenuante speciale per difetto di prova, ricordando l'onere della prova a carico dell'imputato. Per Federico la Cassazione ha ritenuto provato in fatto, non contraddetto dalla motivazione, l'acquisto e la reimmatricolazione consapevole dell'auto di provenienza furtiva e la successiva affidamento a Chirumbolo per la vendita: tale atteggiamento integra la ricettazione (non è necessario il contatto fisico con il bene). Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento; nella sentenza è altresì rilevata la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (il testo fornito è troncato rispetto all'indicazione completa delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La manipolazione o la sostituzione di elementi identificativi del veicolo (targa, numero di telaio) è condotta univocamente diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e integra il reato di riciclaggio; peroè necessaria prova che colleghi la condotta di alterazione al soggetto, anche mediante concorso morale o atti idonei a favorire la collocazione sul mercato del bene alterato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama il principio di motivazione delle decisioni: le censure sulla carenza o illogicità della motivazione sono valutate con riferimento al complesso degli elementi di fatto utilizzati dal giudice di merito; la Corte di cassazione verifica la congruità e la non manifestà illogicità della motivazione.
art. 99 cod. pen.
L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare perché la nuova condotta riveli una maggiore capacità a delinquere e costituisca prosecuzione significativa di un processo criminoso pregresso; tale valutazione è di merito e sindacabile in cassazione soltanto per vizi manifesti.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti speciali: il riconoscimento o il diniego è, di regola, frutto di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito può scegliere gli elementi ritenuti decisivi e motivare di conseguenza; non è obbligato a valorizzare la scelta del rito abbreviato come motivo per concedere le attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento ai ricorrenti quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mera detenzione di un bene con elementi identificativi manomessi non è automaticamente sufficiente per la condanna per riciclaggio: bisogna valutare elementi che colleghino il detentore alla manipolazione (concorso, aiuto a collocare il bene, breve tempo dal furto, modalità comuni di alterazione, possesso di targhe coerenti con il circuito di provenienza).
- La manipolazione di targa o numero di telaio integra il reato di riciclaggio quando è diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; il giudice può ritenere concorso morale anche in assenza di prova di esecuzione materiale se sussistono indici colleganti.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che illustri perché la nuova condotta dimostri una persistente inclinazione a delinquere; tale valutazione è discrezionale e in genere non rivedibile in Cassazione salvo vizi manifesti.
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito: il giudice può motivare indicando anche un solo elemento prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p.; la scelta del rito abbreviato non obbliga il giudice a riconoscere ulteriori attenuanti generiche.
- Chi invoca un'attenuante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della stessa; in mancanza, il giudice può legittimamente escluderla per assenza di prova.
- La qualificazione del reato può variare in funzione degli accertamenti di fatto (es. da riciclaggio a ricettazione o a favoreggiamento), purché la modifica non trasformi essenzialmente il fatto originariamente contestato e sia adeguatamente motivata.
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