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Sentenza

Sentenza del 08/07/2021 n. 3416 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Redditi da locazioni - Immobili locati per fini diversi da quelli abitativi - Locazione commerciale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'imputazione ai fini IRPEF dei canoni di locazione non percepiti per morosità in un contratto di locazione commerciale: il contribuente contestava l'assoggettamento a tassazione di canoni non riscossi; l'Amministrazione finanziaria sosteneva che il reddito locativo va individuato in relazione al periodo di vigenza del contratto e che i canoni non percepiti costituiscono reddito tassabile fino a risoluzione contrattuale o convalida dello sfratto.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile il combinato disposto degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 917/1986: il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo si determina in relazione al tempo di vigenza del contratto e i canoni non percepiti per morosità sono tassabili finché non intervenga la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. Pertanto il ricorso del contribuente è stato respinto e l'accertamento confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 23

    Articolo richiamato per identificare la categoria di reddito ('redditi dei fabbricati'); interpretato unitamente all'art. 24 per determinare che il reddito da fabbricati si considera in relazione alla durata e agli effetti del contratto di locazione.

  • d.P.R. 917/1986, art. 24

    Stabilisce i criteri di determinazione del reddito dei fabbricati; nella giurisprudenza interpretato nel senso che il reddito locativo si imputi in relazione al periodo di efficacia del contratto e che i canoni, sebbene non riscossi per morosità, rimangono reddito imponibile fino alla cessazione del rapporto o a provvedimento giudiziario che ne accerti la fine.

  • Cass. 19240/2016

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui i canoni non percepiti costituiscono reddito tassabile fino alla risoluzione del contratto o alla convalida dello sfratto; richiamata come precedente applicabile al caso in esame.

Massime di principio

  • Per i contratti di locazione non abitativa (es. commerciali) il reddito da immobili si determina in relazione al periodo di vigenza del contratto: l'imputazione fiscale segue la competenza contrattuale, non la mera riscossione.
  • I canoni non percepiti per morosità devono essere considerati reddito tassabile fintanto che il contratto non è stato risolto o non è intervenuto un provvedimento giudiziario di convalida dello sfratto.
  • La semplice morosità del conduttore non impedisce l'assoggettamento a tassazione dei canoni; il contribuente che intenda escludere tali importi dalla base imponibile deve documentare la risoluzione effettiva del rapporto o la convalida giudiziale dello sfratto.
  • Per limitare rischi di accertamento, il locatore dovrebbe produrre e conservare atti che dimostrino la perdita definitiva del credito (sentenze, atti di sfratto con convalida, transazioni, attestazioni di insolvenza), poiché solo tali elementi escludono l'imputazione fiscale.
  • In sede di pianificazione fiscale e contabile occorre distinguere tra principio di competenza (imputazione) e incasso: eventuali recuperi successivi di canoni già tassati richiedono valutazione fiscale separata (anno di incasso, eventuali meccanismi di rettifica o tassazione integrativa).

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