Cassazione Penale, Sentenza n. 30699/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della ordinanza del 9 dicembre 2021 che convalidava il provvedimento Daspo del Questore di Pavia del 7 dicembre 2021 (divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche per tre anni e obbligo di presentazione in Questura due volte in occasione delle partite del Pavia 1911, in casa e in trasferta). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la compressione del diritto di difesa perché il GIP aveva convalidato il Daspo prima che fosse decorso il termine minimo di 48 ore dalla notifica, rendendo impossibile l'effettivo deposito e la valutazione delle memorie difensive. Contestava inoltre vizi di motivazione ed eccesso di potere relativi alla mancata applicazione del principio di gradualità, alla mancata valutazione della memoria difensiva, alla omissione dell'obbligo prescrittivo ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 e alla determinazione dell'obbligo di presentazione per le trasferte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: la convalida è intervenuta entro le 48 ore dalla notifica (notifica 7/12/2021 ore 19:40, convalida GIP 9/12/2021 ore 14:34) e non risulta nella convalida traccia della presentazione o della valutazione della memoria difensiva. Per la giurisprudenza consolidata, il termine di 48 ore è necessario per garantire il contraddittorio cartolare; la sua inosservanza determina violazione delle garanzie difensive (art. 178 c.p.p.) e costituisce error in procedendo. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 7 dicembre 2021 limitatamente all'obbligo di presentazione; gli altri profili sono stati assorbiti.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 1 e comma 2
Disciplina il Daspo e l'eventuale obbligo di presentazione in ufficio; la sentenza annulla l'efficacia dell'obbligo di presentazione imposto ai sensi di tale norma quando la convalida giudiziale avviene violando i termini a difesa
codice di procedura penale
La violazione del termine a difesa incide sulle garanzie difensive e costituisce error in procedendo che può rendere radicalmente viziata la convalida del provvedimento impugnato
legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dal ricorrente per vizi di trasparenza e motivazione del procedimento amministrativo; la Corte non ha deciso nel merito perché ha accolto il motivo processuale relativo al termine a difesa
D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione), usata ai fini processuali ma non centrale nella decisione sul merito
Corte costituzionale
sentenza n. 144 del 23 maggio 1997
Principio secondo cui termini insufficienti rendono impossibile l'esercizio del diritto di difesa e giustificano la necessità di un termine minimo per il deposito di memorie
giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (Michelotto); Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007 (Castellano); Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 (La Marca)
Consolidano il principio che il termine di 48 ore per la richiesta di convalida e per l'esercizio del diritto di difesa è inderogabile; la loro inosservanza comporta l'annullamento della convalida
Massime di principio
- Il GIP deve rispettare un termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile per decidere sulla convalida, in modo da garantire il deposito e la valutazione delle memorie difensive; la decisione presa prima di tale termine è annullabile
- La mancata indicazione nella ordinanza di convalida dell'avvenuta presentazione e valutazione di memorie difensive è sintomatica di violazione del diritto di difesa e rafforza l'annullamento
- L'inosservanza del termine a difesa integra un error in procedendo che può determinare l'annullamento senza rinvio della convalida e l'inefficacia, almeno parziale, del provvedimento amministrativo (qui: l'obbligo di presentazione)
- Anche se il ricorso deduce molteplici vizi amministrativi (mancata motivazione, eccesso di potere, mancata applicazione del principio di gradualità), la violazione del termine a difesa prevale e può assorbire gli altri motivi
- Per il difensore: depositare tempestivamente memorie e produrre prova del deposito (data/ora) e, se la convalida interviene prima di 48 ore, chiederne l'annullamento per violazione del diritto di difesa
- Per l'amministrazione e l'organo convalidante: assicurare la puntuale motivazione del Daspo rispetto alla gradualità e alla congruità della misura e rispettare i termini processuali per evitare l'annullamento
- La declaratoria di inefficacia può essere limitata a singoli profili della misura (qui l'obbligo di presentazione) senza automaticamente invalidare tutte le prescrizioni del Daspo; occorre quindi verificare quale parte del provvedimento sia viziata
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