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Sentenza

Sentenza n. 1569/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024, depositata e resa pubblica il 27.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11977/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.09.2025

Giustizia amministrativa202506746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l'anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4849/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00, per l'anno scolastico 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 luglio 2025 e il passaggio in giudicato era stato attestato l'8 settembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, chiedendo l'accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza contestare efficacemente l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, poiché il titolo era stato notificato il 28 luglio 2025, il termine era scaduto il 25 novembre 2025 e il ricorso era stato depositato il 2 dicembre 2025. Ha inoltre ritenuto tempestiva l'azione, soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato. Nel merito, ha affermato che il giudicato del giudice ordinario può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza quando impone alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione. Poiché il titolo riconosceva esclusivamente € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022 e aveva rigettato la domanda relativa all'anno 2020/2021, l'ordine di ottemperanza è stato limitato alla sola annualità riconosciuta, senza estendere il contenuto del giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta, con termine di trenta giorni dall'insediamento e spese a carico dell'Amministrazione. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma di € 500,00, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, comportante l'obbligo di pagamento di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 112, comma 1, c.p.a.

    I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

    I provvedimenti giurisdizionali devono essere integralmente e puntualmente eseguiti dai destinatari.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per sostituire l'amministrazione inadempiente nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    La penalità di mora può essere determinata in una misura patrimoniale non manifestamente iniqua, finalizzata a incentivare l'adempimento e a sanzionare la perdurante inottemperanza; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali su € 500,00.

  • art. 112, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione di obblighi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali costituisce una condizione di procedibilità e si applica anche al giudizio di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere dalla pubblica amministrazione l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il titolo impone all'amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi ad assicurare l'esatta esecuzione del giudicato e non può ampliare il contenuto della statuizione definitiva, né riconoscere somme o utilità espressamente negate dal giudice della cognizione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta con funzioni sostitutive e porre a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'attività commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è una misura coercitiva indiretta di natura patrimoniale, destinata a incentivare l'adempimento del giudicato e a sanzionare la perdurante inottemperanza; può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta quando tale misura non sia manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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