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Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento del silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio;

Giustizia amministrativa202514564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. La ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la refusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; il Ministero è stato però posto a carico della restituzione alla ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; è stato applicato perché il ricorso riguardava il silenzio-inadempimento sull'attivazione del procedimento relativo al visto d'ingresso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato, in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a., quale fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione soddisfa nel corso del giudizio la pretesa azionata contro il silenzio e il suo comportamento è valutato come operoso, il giudice può compensare le spese di lite, ponendo comunque a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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