Cassazione Civile, Ordinanza n. 03799/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e altri tributi, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessi sulla base di presunte cartelle di pagamento rimaste inevase. In primo grado il ricorso era stato accolto perché l'iscrizione ipotecaria era ritenuta nulla per mancato preavviso e per difetto di valido titolo esecutivo, assumendosi che le cartelle presupposte fossero state notificate oltre il termine di decadenza e che i crediti fossero comunque prescritti. L'Ufficio aveva appellato sostenendo, tra l'altro, che la doglianza sul preavviso non era stata ritualmente proposta e che, comunque, l'iscrizione ipotecaria non richiedeva tale preventiva comunicazione; inoltre deduceva l'interruzione della prescrizione per effetto di un atto di intimazione di pagamento. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo decisive, in modo sintetico, la rituale notifica della comunicazione preventiva, la notifica delle diciotto cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché la CTR aveva affermato in modo apodittico la regolarità delle notifiche senza indicare i documenti e i dati di riscontro, e senza confrontarsi con le eccezioni di decadenza e prescrizione; 2) violazione degli artt. 25 e 77 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2966, 2967 e 2968 c.c., per avere la CTR ritenuto legittima l'azione esattoriale nonostante la notifica tardiva delle cartelle rispetto al termine decadenziale applicabile ai crediti tributari riferiti a periodi d'imposta dal 2001 al 2009.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente e quindi nulla per violazione dell'obbligo di motivazione. Ha qualificato come insufficiente e non intellegibile il ragionamento della CTR, poiché la decisione si limitava ad affermazioni apodittiche sulla notifica della comunicazione preventiva, delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, senza indicare gli elementi di riscontro e senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito, specie a fronte delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla contribuente. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve esporre in modo percepibile i motivi in fatto e in diritto e l'iter logico seguito; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vale il medesimo obbligo di motivazione della decisione, la cui violazione integra vizio rilevante in cassazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il principio costituzionale di motivazione impone che la decisione espliciti le ragioni del convincimento del giudice.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È deducibile in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente quale error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Era dedotta anche la violazione di legge in relazione alla disciplina della riscossione e dei termini per l'iscrizione ipotecaria, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 25 d.P.R. n. 602/73
È richiamato come norma che disciplina il termine decadenziale per la notifica delle cartelle di pagamento; la sua applicazione concreta non è stata esaminata per l'accoglimento del primo motivo.
art. 77 d.P.R. n. 602/73
È richiamato come disciplina dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del credito erariale; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione, perché assorbe il secondo motivo.
art. 2966 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; non è oggetto di statuizione autonoma.
art. 2967 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; non è oggetto di statuizione autonoma.
art. 2968 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione; non è oggetto di statuizione autonoma.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario, come nel processo civile, il giudice deve indicare in modo intellegibile gli elementi di fatto e di prova posti a base della decisione; affermazioni apodittiche sulla ritualità delle notifiche non sono sufficienti.
- Quando la sentenza di merito è cassata per vizio di motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito della pretesa o la disciplina sostanziale applicabile.
- In presenza di eccezioni di decadenza e prescrizione, la decisione deve confrontarsi espressamente con tali questioni e spiegare il percorso logico seguito per ritenere tempestiva l'azione esattoriale o interrotta la prescrizione.
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