Sentenza del 06/03/2018 n. 959 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Invio a mezzo posta questionario - Deduzione di mancata recezione dell'allegato - Presunzione - Onere di comportamento e obbligo di cooperazione - Conferma della sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la sanzione sostenendo di non aver ricevuto il questionario, pur riconoscendo di aver ricevuto la busta con la lettera accompagnatoria. L'Amministrazione riteneva invece provata la spedizione e presumibile la ricezione dell'intero plico. La controversia riguardava quindi il valore probatorio della spedizione postale, la presunzione di conoscenza dell'atto e l'onere del contribuente di dimostrare, senza propria colpa, l'impossibilità di conoscerne il contenuto. È stato inoltre valorizzato l'obbligo di cooperazione del contribuente, che avrebbe dovuto chiedere tempestivamente una nuova copia del questionario qualora l'allegato fosse effettivamente mancato.
La decisione
La sanzione è stata confermata. La ricevuta postale ha provato l'avvenuta spedizione e, in assenza di elementi contrari, la regolarità del servizio postale ha consentito di presumere l'arrivo del plico e la conoscenza del questionario ai sensi dell'art. 1335 c.c. Il contribuente non ha dimostrato che il questionario non fosse stato inserito nella busta né di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di conoscerlo. Inoltre, avrebbe dovuto attivarsi diligentemente per richiedere una copia dell'atto e collaborare con l'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 1335 codice civile
Gli atti unilaterali recettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La norma consente di presumere la conoscenza dell'atto quando ne sia provato l'arrivo all'indirizzo del destinatario. Spetta al destinatario fornire la prova contraria dell'impossibilità non colpevole di conoscere l'atto.
Art. 53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disposizione è stata interpretata come fondamento di un dovere di cooperazione del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, imponendogli di attivarsi tempestivamente per fornire gli elementi richiesti e per ottenere una nuova copia del questionario eventualmente non ricevuto.
Massime di principio
- La ricevuta di spedizione postale prova l'invio dell'atto; insieme alla regolarità ordinaria del servizio postale può fondare la presunzione che il plico sia arrivato al destinatario e che l'atto sia stato conosciuto.
- Chi sostiene di aver ricevuto una busta priva dell'allegato deve fornire elementi concreti e verificabili a sostegno della mancata inclusione dell'atto, non essendo sufficiente una mera dichiarazione.
- La presunzione di conoscenza può essere superata solo dimostrando che il destinatario, senza propria colpa, non era obiettivamente in grado di conoscere il contenuto dell'atto.
- Il contribuente destinatario di una richiesta dell'Amministrazione deve adottare un comportamento collaborativo e diligente: se manca un allegato o il contenuto è illeggibile, dovrebbe chiedere immediatamente una nuova copia e documentare tale iniziativa.
- La mancata cooperazione o l'inerzia del contribuente possono rafforzare la legittimità della sanzione, soprattutto quando l'Amministrazione ha dimostrato di aver regolarmente inviato la richiesta.
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