Cassazione Penale, Ordinanza n. 04871/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, gli aveva applicato la pena di un anno di arresto per un reato previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 159/2011, accertato in data 2 ottobre 2019. In ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo di avere guidato un'auto senza patente e di essere fuggito ad alta velocità, ma senza avere cagionato concrete situazioni di pericolo o lesioni a beni giuridici. Contestava inoltre il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato soltanto la mancanza di elementi positivi e i precedenti penali, senza adeguata considerazione della concreta offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e generici, perché si limitavano a riprodurre le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti motivato in modo congruo e non illogico sia la valutazione di gravità e abitualità della condotta, ravvisando una fuga in auto a velocità superiore al limite e ulteriori violazioni della normativa sulle misure di prevenzione, sia il diniego delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
È la norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; la sentenza di legittimità non ne esplicita il contenuto, limitandosi a prendere atto della condanna pronunciata per tale reato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta sia ritenuta grave e abituale, come nel caso esaminato.
art. 606 c.p.p.
La Corte ricorda che in cassazione può essere dedotto solo uno dei vizi tipizzati dalla norma, senza chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifico confronto critico, gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti dal giudice di merito.
- La deduzione di vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice territoriale.
- Il giudice di legittimità può verificare esclusivamente la sussistenza dei vizi tipizzati dall'art. 606 c.p.p., senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando questa sia congrua e non illogica.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è logicamente sostenibile quando la condotta sia connotata da gravità e abitualità e il ricorrente non offra specifiche argomentazioni idonee a scalfire tale apprezzamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali, se tale valutazione è congrua e non manifestamente illogica.
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