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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16096/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008, recuperando a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno. L'Ufficio aveva attribuito alla particella ceduta un valore proporzionale di euro 51.605,09, partendo dal prezzo complessivo di acquisto/vendita di più terreni e dal prezzo di acquisto della singola particella pari a euro 10.000,00. Il contribuente aveva contestato in primo e secondo grado il criterio di calcolo, sostenendo che la particella fosse stata mal valutata e che la sentenza d'appello non avesse risposto alla censura sulla pretesa quintuplicazione del valore in soli tre anni. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e la carenza motivazionale, insistendo anche sulla necessità che fosse l'Ufficio a dimostrare la correttezza del valore accertato. Ha inoltre chiesto l'interruzione del giudizio per la morte della parte e, in subordine, ha invocato la cessazione della materia del contendere per una asserita definizione agevolata ex art. 6 d.lgs. n. 119 del 2018, senza però documentarla.

La decisione

La Corte ha respinto le istanze preliminari: ha escluso l'interruzione del giudizio di cassazione per morte della parte, affermando che tale istituto non opera in sede di legittimità; ha altresì negato la cessazione della materia del contendere per mancanza di prova della definizione della lite. Nel merito, ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso perché proposto in una situazione di doppia conforme senza la necessaria indicazione delle differenti ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre, il ricorrente aveva dedotto un vizio motivazionale secondo la previgente formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile ratione temporis. La Corte ha comunque osservato che la motivazione della CTR era presente e congrua, poiché aveva ritenuto corretto il calcolo proporzionale dell'Ufficio e aveva giudicato generica e non decisiva la perizia di parte. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, dando anche atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è invocabile solo nei limiti della formulazione vigente; non può essere utilizzato per ottenere una mera rivalutazione del merito o per denunciare insufficienza/contraddittorietà della motivazione secondo la disciplina previgente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    La disciplina della doppia conforme e della nuova formulazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica ai giudizi d'appello introdotti nelle condizioni temporalmente previste dalla norma.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012

    La riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. opera per le sentenze pubblicate a partire dall'11 settembre 2012.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per mancanza di motivazione sussiste solo quando la sentenza sia del tutto priva di argomentazione oppure le argomentazioni siano insanabilmente contraddittorie al punto da non consentire di individuare la ratio decidendi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione solo nei casi estremi di totale assenza o incomprensibilità della giustificazione decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 d.lgs. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata può incidere sul giudizio solo se la sua avvenuta attivazione e il pagamento sono documentalmente provati; in difetto non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta carenza assoluta di motivazione, ove effettiva, integra un vizio di nullità della sentenza; nel caso concreto, però, la motivazione della CTR è stata ritenuta presente e comprensibile.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto della decisione di primo grado e di quella d'appello sono diverse.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare il vecchio vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione quando trova applicazione la formulazione novellata della norma.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • La motivazione della sentenza è solo quando manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non basta che la parte la ritenga errata o non persuasiva.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte non determina interruzione del processo, poiché l'istituto non è applicabile in sede di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere richiede prova documentale dell'effettiva definizione della lite; una mera allegazione o supposizione del pagamento non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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