Cassazione Penale, Sentenza n. 35869/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2) c.p. per errore di valutazione circa la data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena (sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4/7/2023). Il difensore rilevava che il GIP aveva attribuito alla predetta sentenza la data di irrevocabilità del 17/11/2023, mentre in realtà essa era divenuta irrevocabile il 21/03/2024, data della pronuncia della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso; conseguentemente la condanna sopravvenuta (sentenza del G.u.p. di Modena del 27/9/2023, irrevocabile il 13/01/2024) era divenuta irrevocabile prima della irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, e quindi non poteva legittimare la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 n.2 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i principi esposti dal ricorrente: ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2) c.p., l'anteriorità del delitto deve essere rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di consumazione del reato. La Corte ha accertato che la sentenza della Corte d'appello del 4/7/2023 è divenuta irrevocabile il 21/03/2024 e che la sentenza del G.u.p. del 27/9/2023 è divenuta irrevocabile il 13/01/2024; poiché quest'ultima irrevocabilità è anteriore a quella della sentenza che aveva concesso la sospensione, non poteva costituire titolo per la revoca ai sensi dell'art. 168 n.2. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice dell'esecuzione per un nuovo esame dell'istanza alla luce dei principi espressi.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca della sospensione condizionale per la commissione di un nuovo reato anteriormente commesso richiede che la condanna sopravvenuta diventi irrevocabile dopo la irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e nei termini di durata previsti per la sospensione.
art. 163 cod. pen.
Richiamato come parametro per il calcolo dei limiti di pena cumulata che possono determinare la perdita del beneficio; la Corte sottolinea che il superamento dei limiti può giustificare la revoca solo se ricorre la corretta sequenza temporale delle irrevocabilità.
art. 648 cod. proc. pen.
"1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso."
La Corte rileva che ai fini dell'esecuzione e della revoca del beneficio rileva il momento formale dell'irrevocabilità come fissato dall'art. 648 c.p.p.: ove sia stato proposto ricorso, la sentenza diventa irrevocabile dal giorno della pronuncia dell'ordinanza/sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso (es. rigetto della Cassazione).
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per spiegare che la declaratoria di inammissibilità è pronuncia del giudice dell'impugnazione e determina l'irrevocabilità formale; serve a precisare il momento in cui si forma il giudicato ai fini esecutivi.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 n.2 c.p., bisogna confrontare la data di irrevocabilità della condanna sopravvenuta con la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non con la data di commissione del reato.
- La data rilevante di irrevocabilità è quella formale prevista dall'art. 648 c.p.p.: se è stato proposto ricorso, la sentenza diventa irrevocabile solo dal giorno della pronuncia che dichiara inammissibile o rigetta l'impugnazione (es. ordinanza della Cassazione).
- Se l'autorità che dispone la revoca si basa su una data errata di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, l'ordinanza è annullabile in Cassazione e la decisione deve essere riesaminata dal Giudice dell'esecuzione.
- In sede preventiva, difensore e uffici devono acquisire attestazioni ufficiali di passaggio in giudicato (registro sentenze/atti di esecuzione) prima di proporre o disporre la revoca; l'erronea valutazione cronologica può ribaltare la decisione sull'operatività della revoca.
- Il superamento dei limiti di cumulo delle pene ex art. 163 c.p. può giustificare la revoca della sospensione, ma solo se la condanna sopravvenuta è divenuta irrevocabile nel corretto ordine temporale rispetto alla sentenza che ha concesso il beneficio.
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