Cassazione Penale, Sentenza n. 14873/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello non ha applicato né motivato l'applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (che ha modificato i criteri di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e ha inserito l'art.56-quater nella legge n.689/1981), omettendo di indicare le ragioni della determinazione del valore giornaliero di conversione pari a euro 150; in subordine si deduce che, anche se la nuova normativa non fosse applicabile, la quantificazione avrebbe dovuto condurre a una pena pecuniaria più bassa
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa all'entità della pena pecuniaria. Il motivo: la Corte d'appello non ha spiegato la determinazione del valore giornaliero (e quindi dell'importo sostitutivo) in relazione alla nuova disciplina (art.56-quater legge n.689/1981). La Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio sul solo punto, con obbligo di adeguata motivazione e applicazione dell'art.56-quater; ha inoltre osservato che essa stessa non può determinare un importo di natura discrezionale
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
art.71, comma 1, lett. a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art.53 della legge n.689/1981) e disposizione di inserimento dell'art.56-quater
Ha introdotto e regolato la nuova disciplina per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, prevedendo un valore giornaliero variabile (minimo 5 euro - massimo 2.500 euro) da determinare in base alle condizioni economiche e di vita dell'imputato
legge 24 novembre 1981 n.689
art.53 (comma 1 sostituito) e art.56-quater (introdotto)
L'art.56-quater specifica i criteri di determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, incluso il campo del valore giornaliero e l'esigenza di accertamento delle condizioni economiche in udienza ex art.545-bis c.p.p.
codice di procedura penale
Prevede l'udienza nella quale il giudice deve accertare le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato per determinare il valore giornaliero ai fini della conversione
Corte costituzionale
sentenze nn.15/2020 e 22/2022
Richiamate come principi orientativi che evidenziano criticità della precedente disciplina e la necessità di tutela della proporzionalità nella conversione delle pene
Cassazione (precedenti richiamati)
Sez.2 n.2347 dell'8/09/2020; Sez.5 n.18812 del 10/03/2023; Sez.2 n.2599 del 16/01/2024
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati nella motivazione: il precedente annullamento e la giurisprudenza di merito sulla necessità di motivare la quantificazione del valore giornaliero
Massime di principio
- Quando interviene una modifica normativa che disciplina la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (es. art.56-quater legge n.689/1981), il giudice che determina la pena sostitutiva deve applicare i nuovi criteri se rilevanti per il caso concreto e motivare le ragioni della quantificazione
- La determinazione del valore giornaliero (la misura monetaria giornaliera moltiplicata per i giorni di pena) deve essere fondata su accertamenti sulle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato, preferibilmente nell'udienza prevista dall'art.545-bis c.p.p.
- La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata anche senza il consenso del condannato, ma deve rispettare i limiti legislativi (valore giornaliero compreso tra 5 e 2.500 euro) e il principio di proporzionalità
- Una motivazione insufficiente o priva di riferimenti concreti circa il criterio di quantificazione della pena pecuniaria comporta l'annullamento limitato alla determinazione dell'importo e il rinvio per nuovo giudizio: la Cassazione non sostituisce la discrezionalità del giudice del merito
- In casi simili il difensore dovrebbe contestare specificamente la quantificazione numerica e chiedere l'accertamento delle condizioni economiche in udienza, valorizzando ogni elemento che possa ridurre il valore giornaliero (reddito, spese, carichi familiari, patrimonio)
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