Ordinanza n. 2151/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del Decreto del Commissario ad acta del Consorzio ASI Caserta n. 1 del 20 aprile 2026, recante “ESTROMISSIONE DELLA FONDAZIONE ASI CE ETS DAL NOVERO DEI CONSORZIATI DEL CONSORZIO ASI DI CASERTA”; - della Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI Caserta n. 1 del 6 maggio 2026, avente ad oggetto “PRESA D’ATTO DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLO STATUTO CONSORTILE”, nella parte in cui: assume come definitivamente modificata la platea dei consorziati a seguito dell’estromissione della Fondazione ASI CE ETS e della società consortile Coplus S.r.l.; ridetermina le quote di partecipazione al fondo consortile e le corrispondenti percentuali di voto in favore dei soli enti locali consorziati; - della Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI Caserta n. 2 del 6 maggio 2026, contenente “ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL COMITATO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ASI DI CASERTA”, che ha nominato il nuovo Presidente e i membri del Comitato Direttivo, in quanto atto consequenziale e derivato rispetto alla nuova composizione del Consiglio Generale e alla pregressa estromissione della Fondazione ricorrente; - della Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI Caserta n. 3 del 6 maggio 2026, recante “ELEZIONE DI N. 2 COMPONENTI EFFETTIVI E DI N. 2 COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI”, quale atto parimenti consequenziale all’assetto del Consiglio Generale rideterminato senza la partecipazione della Fondazione; - della Deliberazione del Comitato Direttivo n. 37 del 28 maggio 2026; - degli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, per quanto occorra e nei limiti dell’interesse della Fondazione ricorrente; - per quanto occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 77 del 6 marzo 2026 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 9 marzo 2026, nella parte in cui viene qualificata l’esclusione della Fondazione quale “atto dovuto” e viene conferito al Commissario ad acta il mandato a revocare la Delibera n. 15/2025 e ad escludere la Fondazione dal novero dei consorziati; - nonché, in quanto lesivi, degli atti connessi alla ridistribuzione delle quote del fondo consortile tra i consorziati superstiti; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente. e per l’accertamento del diritto della Fondazione ricorrente alla permanenza nella compagine consortile del Consorzio ASI Caserta e, ove non fosse possibile, al ristoro della quota consortile versata dalla Fondazione ricorrente, considerato il ritiro della Delibera di ammissione n. 15/2025 emessa dal Consorzio ASI di Caserta e la conseguente estromissione per cause non imputabili alla Fondazione ASI CE ETS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Estromissione della fondazione dal novero dei consorziati del Consorzio ASI Caserta, con conseguente rideterminazione delle quote e degli organi consortili
Esito
Favorevole al resistente (consorzio ed ente regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La fondazione ha impugnato il decreto del Commissario ad acta che ne ha disposto l'estromissione, le deliberazioni consortili conseguenti relative alla composizione del Consiglio generale, all'elezione del Presidente, del Comitato direttivo e dei revisori, nonché gli atti regionali che avevano qualificato l'esclusione come atto dovuto e conferito il relativo mandato commissariale. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l'annullamento degli stessi e l'accertamento del diritto alla permanenza nella compagine consortile; in subordine, ha chiesto la restituzione della quota consortile versata. Ha inoltre proposto un'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. a documenti riguardanti la composizione degli altri Consorzi ASI regionali, per verificare l'eventuale presenza di fondazioni analoghe. Le doglianze contestavano, in sostanza, la legittimità dell'estromissione e degli atti consequenziali, nonché la redistribuzione delle quote consortili.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, richiamando quanto già affermato dalla Sezione nell'ordinanza cautelare n. 987 del 16 aprile 2026. In particolare, ha ritenuto che la legge regionale Campania n. 19 del 2013 qualifichi i Consorzi ASI come enti pubblici economici e individui tassativamente i soggetti ammessi a parteciparvi, in applicazione del principio di riserva di legge relativo alla costituzione e all'organizzazione degli enti pubblici. Poiché le fondazioni di diritto comune non sono comprese nell'elenco legislativo, mentre tra i soggetti privati sarebbero ammessi soltanto consorzi di operatori e società consortili operanti in ambito locale, la fondazione ricorrente non appare legittimata a partecipare al Consorzio. Quanto alla restituzione della quota, il TAR ha rilevato che il Consorzio sta provvedendo alla restituzione, escludendo quindi, allo stato, un pregiudizio cautelare tale da giustificare la sospensione. Ha inoltre ritenuto che la fondazione, essendo stata esclusa dalla compagine consortile, non abbia attualmente un interesse meritevole di tutela a contestare la redistribuzione delle quote del fondo consortile tra i consorziati superstiti. L'esame dell'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. è stato rinviato al prosieguo del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 116 c.p.a.
L'esame dell'istanza di accesso incidentale è stato rinviato al prosieguo del giudizio.
art. 1 l.r. Campania n. 19/2013
La disposizione individua i soggetti e gli enti che possono partecipare ai Consorzi ASI; l'elencazione è stata ritenuta, allo stato della cognizione cautelare, tassativa.
art. 2 l.r. Campania n. 19/2013
La disposizione qualifica i Consorzi ASI come enti pubblici economici.
Massime di principio
- Quando una legge regionale disciplina la costituzione e il funzionamento di un ente pubblico economico e individua i soggetti ammessi a parteciparvi, l'elencazione dei partecipanti può essere interpretata come tassativa in ragione della riserva di legge che governa la costituzione e l'organizzazione degli enti pubblici.
- Una fondazione di diritto comune non può essere ammessa a partecipare a un Consorzio ASI se la legge regionale di riferimento non la ricomprende tra i soggetti legittimati e limita la partecipazione privata ad altre categorie espressamente individuate.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla luce della disciplina legislativa applicabile e degli orientamenti cautelari già espressi nel giudizio, non risulti sussistente il fumus boni iuris della pretesa di permanenza nella compagine consortile.
- Il soggetto estromesso dalla compagine consortile non ha, allo stato, un interesse meritevole di tutela a contestare la redistribuzione delle quote del fondo consortile tra i consorziati superstiti, se non vanta più una posizione partecipativa nell'ente.
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