Cassazione Penale, Sentenza n. 30001/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la continuazione tra reati già giudicati e aveva determinato la pena complessiva. Il primo motivo denunciava il difetto di motivazione dell'aumento di pena relativo al reato "satellite" (giudicato dal GIP di Milano), per travisamento del fatto: la motivazione dell'aumento era fondata su un quantitativo di 549 chilogrammi di cocaina mentre la sentenza di merito aveva accertato 549 grammi. Il secondo motivo contestava il difetto di motivazione della pena relativa ai reati satellite all'interno della continuazione interna; tale motivo è stato poi ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Ha precisato che il giudice del rinvio è libero nel merito di determinare il trattamento sanzionatorio, ma dovrà rinnovare il giudizio senza ripetere la carenza motivazionale denunciata. Il secondo motivo è stato assorbito. Pertanto rimane confermata la continuazione in quanto tale salvo la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se la determinazione della pena si fonda su un dato quantitativo (es. massa di sostanza stupefacente), il dato utilizzato dal giudice dell'esecuzione deve corrispondere all'accertamento compiuto nelle sentenze di merito; una palese discordanza (es. grammi vs chilogrammi) integra vizio motivazionale che giustifica l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- L'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio non incide necessariamente sulle valutazioni di colpevolezza o sulla dichiarazione della continuazione tra reati, salvo che il vizio motivazionale investa anche quelle determinazioni.
- In caso di rinvio per la determinazione della pena il giudice chiamato al nuovo esame è libero nel merito ("senza vincoli nel merito"), ma è tenuto a fornire motivazione adeguata e a non ripetere gli errori formali o di fatto denunciati in cassazione.
- Il difetto di motivazione relativo al quantum della pena è un motivo idoneo a rimettere la questione al giudice di merito quando la determinazione della pena si è basata su fatti o dati erroneamente riportati o travisati.
- Motivi aggiuntivi possono risultare assorbiti se la decisione della Corte suprema risolve il nodo decisivo su cui gli altri motivi si fondavano; per il difensore è strategico concentrare le censure sui profili decisivi e dimostrare l'errore di fatto o di diritto più rilevante.
- In pratiche analoghe il difensore dovrà documentare espressamente la discrepanza tra il dato quantitativo accertato nelle sentenze di merito e quello utilizzato nella determinazione della pena, chiedendo espressamente la riforma o il rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
- La procura generale può condividere la necessità di annullamento con rinvio quando riconosce una evidente carenza motivazionale che mette in discussione il calcolo dell'aumento di pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29961/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29962/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29963/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29964/2023 del 11/07/2023
- Sentenza penale · 11 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29966/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →