Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Castagnella era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Immobiliare Tremonti s.r.l." (fallita il 18/06/2014). In particolare, quale amministratore e poi liquidatore, gli viene contestata la sottrazione delle scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di errata applicazione della legge penale e mancanza del dolo specifico, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dedotto il dolo solo dalla mancata consegna dei documenti al curatore e avrebbero fuso indebitamente fattispecie alternative (bancarotta documentale per sottrazione/distruzione/occultamento vs. per fraudolenta tenuta); 2) vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte di appello si sarebbe limitata a valutare la gravità del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la contestazione alternativa delle diverse ipotesi di bancarotta documentale è ammissibile e la Corte di appello ha adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico, desumendolo dalla rilevante esposizione debitoria, dalla totale assenza di attivo fallimentare nonostante cessioni immobiliari e dalla finalità occultativa della sottrazione delle scritture (per nascondere l'uso personale delle somme e ostacolare i creditori). Anche il secondo motivo è stato respinto: il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato in modo congruo richiamando precedenti penali e il comportamento successivo del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572

    Conferma che è ammissibile la contestazione alternativa delle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/distruzione/occultamento (dolo specifico) e di fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico); tale alternativa non rende indeterminata l'imputazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549

    Principio secondo cui nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito deve fornire un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica estesa se gli elementi essenziali sono indicati.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269

    Conferma i criteri di adeguatezza della motivazione in tema di riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La contestazione alternativa di più forme di bancarotta fraudolenta documentale (dolo specifico per sottrazione/occultamento e dolo generico per fraudolenta tenuta) è ammessa e non determina indeterminatezza dell'imputazione.
  • Per provare il dolo specifico nella bancarotta documentale non basta la sola mancata consegna delle scritture; però tale fatto, se collegato a elementi oggettivi (ingente esposizione debitoria, assenza di attivo nonostante vendite, distrazione di somme), può legittimamente far desumere l'intento di recare pregiudizio ai creditori e di procurare un profitto ingiusto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi (es. precedenti penali, comportamento post-reato); la Cassazione richiede solo che la motivazione non sia generica o assente.
  • In sede di cassazione la critica alla valutazione della prova opera con maggior difficoltà: occorre dimostrare travisamento della prova, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione del giudice di merito.
  • In situazioni analoghe è importante, da parte dell'imputato, documentare e dimostrare l'assenza di intento fraudolento (cooperazione con curatore, ricostruzione contabile trasparente, giustificazioni plausibili per la mancanza/consistenza delle scritture) per contrastare la deduzione di dolo specifico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.