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Ordinanza

Ordinanza n. 2587/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse umane, n. 3890 del 27.10.2025, notificato il 28.10.2025, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 16.10.2025, di cui al verbale n. 207, dalla Commissione medica: “Deficit della capacità uditiva orecchio dx con soglia audiometrica di - 100 dB a 6000 Hz e soglia audiometrica, rilevata all'orecchio destro, superiore a 25 decibel (- 47,5 dB), calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz accertata mediante esame audiometrico - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f”; 2) il predetto verbale n. 207 redatto in data 16.10.2025, dalla Commissione medica concorsuale, mai notificato;

Giustizia amministrativa202600822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per carenza del requisito di capacità uditiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha disposto la sua esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del fuoco, nonché il verbale della Commissione medica concorsuale recante il giudizio di non idoneità per deficit della capacità uditiva dell'orecchio destro. Dal testo non emergono specifici motivi di censura articolati nel ricorso; risulta tuttavia controversa la sussistenza del requisito di capacità uditiva previsto dalla disciplina concorsuale e dal d.m. n. 166/2019.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, mediante una commissione composta da almeno due medici, dovrà accertare se il ricorrente possieda il requisito di capacità uditiva previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.m. n. 166/2019 e sia quindi idoneo alla procedura concorsuale. La verificazione dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata prevista la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici delle parti, previo preavviso. Il ricorrente è stato onerato della notifica dell'ordinanza all'organo verificatore entro cinque giorni e dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, mediante notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Interno. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. f), d.m. n. 166/2019

    Deficit della capacità uditiva orecchio dx con soglia audiometrica di - 100 dB a 6000 Hz e soglia audiometrica, rilevata all'orecchio destro, superiore a 25 decibel (- 47,5 dB), calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz

    La disposizione individua il requisito di capacità uditiva rilevante per l'idoneità alla procedura concorsuale; la verificazione è finalizzata ad accertare se il ricorrente lo soddisfi.

  • art. 19 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quale incombente istruttorio per l'accertamento di fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina lo svolgimento della verificazione affidata dal giudice a un organo tecnico, con indicazione dell'oggetto, dei tempi e delle modalità dell'accertamento.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    È richiamato, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati

    Consente di disciplinare le modalità telematiche della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da un accertamento tecnico relativo all'idoneità psicofisica di un candidato, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organo tecnico qualificato e specificando oggetto, composizione, tempi, documentazione e modalità di partecipazione delle parti.
  • Nella verificazione tecnica disposta in un giudizio amministrativo, le parti possono partecipare tramite i propri difensori e consulenti tecnici, purché siano previamente informate del luogo e della data dell'accertamento secondo il termine stabilito dal giudice.
  • Quando il ricorso può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con obblighi di conservazione e attestazione della pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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