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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la declaratoria di inammissibilità del proprio appello tributario. L'appello era stato notificato il 9 giugno 2008 e depositato presso la Commissione Tributaria Regionale il 10 giugno 2008, ma la copia dell'appello era stata depositata presso la Commissione Tributaria Provinciale soltanto il 31 ottobre 2008, oltre il termine di trenta giorni previsto per tale adempimento. La società sosteneva che, per i ricorsi anteriori alla sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 2009, la tardività del deposito non dovesse comportare l'inammissibilità, oppure che la sanzione operasse soltanto in caso di omesso deposito. Contestava inoltre la condanna alle spese, ritenendo che l'irregolarità processuale non fosse immediatamente percepibile e costituisse un giusto motivo di compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto considerare perentorio il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'appello per il deposito della relativa copia presso la Commissione Tributaria Provinciale che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Il tardivo adempimento comportava quindi l'inammissibilità dell'appello, anche se i fatti erano anteriori alla sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 2009. La successiva abrogazione dell'obbligo, operata dal D.Lgs. n. 175 del 2014, non era applicabile retroattivamente. È stata inoltre confermata la condanna alle spese, in quanto la parte soccombente deve normalmente sostenerle e la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La società è stata condannata al pagamento di 4.200 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Il fallimento intervenuto durante il giudizio di cassazione non ha determinato l'interruzione del processo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    "il ricorso in appello deve, a pena d'inammissibilità, essere depositato nella segreteria della commissione tributaria (regionale) adita entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso in appello"; inoltre, quando l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositarne copia presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata

    L'obbligo di depositare la copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale doveva essere adempiuto entro trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione. Il termine era perentorio e il suo mancato rispetto comportava l'inammissibilità dell'appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1

    La norma, richiamata dall'art. 53, individua il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso. Tale termine è stato ritenuto applicabile anche al deposito della copia dell'appello presso il giudice di primo grado.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3

    Contribuisce a ricostruire sistematicamente il termine perentorio applicabile agli adempimenti di costituzione dell'appellante.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36, comma 1

    Ha eliminato l'obbligo di deposito della copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale, ma soltanto con effetto dal 21 dicembre 2014, senza efficacia retroattiva sui procedimenti anteriori.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 321 del 2009

    "un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle commissioni tributarie"

    La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima l'interpretazione secondo cui il deposito doveva avvenire entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello, a pena di inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La parte integralmente soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese di giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 92, nel testo applicabile ratione temporis

    La compensazione delle spese per giusti motivi rientra nella discrezionalità del giudice di merito; non esiste un obbligo automatico di compensare le spese per una difficoltà interpretativa o per un'irregolarità processuale.

  • Legge fallimentare, art. 43, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41

    "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo"

    La disposizione non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, poiché il processo di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e non è soggetto alle ordinarie cause di interruzione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando una norma processuale impone un deposito a pena di inammissibilità senza indicare espressamente il termine, il termine può essere ricavato dal sistema normativo e, in questo caso, coincideva con quello di trenta giorni previsto per la costituzione in appello.
  • Per gli atti compiuti prima dell'abrogazione di un adempimento processuale, si applica la disciplina vigente al momento dell'atto: una successiva modifica normativa non rende automaticamente sanabile la tardività precedente.
  • Il deposito tardivo di un atto processuale soggetto a termine perentorio può produrre gli stessi effetti dell'omesso deposito, quando la legge collega entrambi all'inammissibilità.
  • La parte che impugna una sentenza deve rispettare autonomamente tutti gli adempimenti previsti per la notifica, la costituzione in giudizio e gli eventuali depositi presso il giudice di primo grado.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza; la compensazione è eccezionale e dipende dalla valutazione discrezionale del giudice, salvo specifici limiti normativi.
  • Il fallimento di una parte durante il giudizio di cassazione, di regola, non interrompe il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

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