Sentenza n. 328/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39060 del 04/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 4 giugno 2024. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il termine massimo per provvedere, individuato in 120 giorni dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era decorso senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento. Il Collegio ha considerato le giustificazioni relative all’elevato numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti, ma le ha ritenute non sufficienti a escludere l’illegittimità del ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione contro il silenzio, rilevando che il termine per la conclusione del procedimento era scaduto il 2 ottobre 2024 e che il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento espresso. L’elevato numero di pratiche da esaminare, quantificato in oltre 26.500, la complessità della materia e la necessità di ponderare diritti costituzionalmente rilevanti non giustificano il superamento del termine legale. Il Ministero è stato ordinato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione individua il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il TAR lo ha quantificato in 120 giorni e lo ha ritenuto decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero.
art. 74 c.p.a.
È richiamato quale base processuale della pronuncia.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale deve concludere il relativo procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007; il decorso del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento.
- L’elevato numero di pratiche pendenti, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti non esonerano l’amministrazione dal rispetto del termine legale di conclusione del procedimento, né giustificano autonomamente il ritardo.
- Accertata l’illegittimità del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di provvedere espressamente entro un termine congruo, eventualmente più ampio in ragione della complessità e della serialità del contenzioso.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
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